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Accertamento parziale: finanziaria 2011

 - nessun commento - 26/11/2010

L’accertamento parziale, introdotto dall’art. 1 del D.P.R. n. 309/1982 con lo scopo di consentire alle Amministrazioni Finanziarie di effettuare verifiche e rettifiche (qualora, a seguito di segnalazioni provenienti dal centro informativo delle imposte dirette, fossero emersi elementi idonei a stabilire l’esistenza di un reddito non dichiarato) viene ridiscusso sul Maxiemendamento al Disegno di legge sulla stabilità economica.

La Finanziaria 2011 tende ad estenderne l’ambito applicativo e a immettere ulteriori attività istruttorie come le indagini finanziarie, gli inviti  di comparizione ai contribuenti, le richieste di esibizione e trasmissione di atti e documenti e infine alla compilazione di specifici questionari; in tal caso le risposte dei questionari potrebbero determinare l’emanazione dell’accertamento.

Allo stesso modo, qualora dagli accessi, ispezioni e verifiche ma anche dalle segnalazioni effettuate dalla Direzione Centrale di Accertamento o da un ufficio di altre agenzie fiscali, dalla Guardia di Finanza o da dati dell’anagrafe tributaria, risultino elementi che consentono di stabilire l’esistenza, oltre che di un reddito non dichiarato, di deduzioni, esenzioni ed agevolazioni in tutto o in parte non spettanti o infine di imposte o di maggiori imposte non versate.

A questo punto l’attività dell’amministrazione accertatrice  si conclude o con l’archiviazione nel caso in cui non ci sono le condizioni per procedere all’accertamento o con l’avviso di accertamento  nel caso in cui il contribuente non si presenta o non accetta la proposta di accertamento. Inoltre è bene ricordare che l’accertamento parziale non preclude la possibilità di reiterare l’attività impositiva, nel senso che l’Ufficio può sempre emettere nuovi accertamenti a sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.

Infine al momento della richiesta di comparizione, il contribuente può essere invitato a tentare una forma di accordo, prima ancora di procedere alla notifica di un avviso di accertamento. L’invito a comparire ha carattere unicamente informativo e in esso sono indicati i periodi d’imposta suscettibili di accertamento, il giorno e il luogo dell’appuntamento, nonché gli elementi rilevanti ai fini dell’accertamento;  il contribuente potrà riconoscere la fondatezza delle contestazioni sollevate dall’ufficio, e sulla base delle e indicazioni da lui fornite, lo stesso ufficio potrà rettificare e ridefinire, a vantaggio del contribuente, l’imponibile precedentemente accertato. Tale forma di accordo, denominato “accertamento con adesione”, può essere richiesto anche dal contribuente con una domanda in carta libera: un modo efficace che consente agli uffici di ridurre il contenzioso e di anticipare i tempi della riscossione del tributo.

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