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Agevolazioni fiscali al 10% e pertinenze immobiliari

 - nessun commento - 14/12/2010

Con la risoluzione n. 94/E del 5/10/2010 l’Agenzia delle Entrate precisa che i fabbricati strumentali per natura a prevalente destinazione abitativa possono usufruire del regime agevolato relativo all’applicazione dell’aliquota iva del 10% ma non dell’ iva agevolata al 4% , destinato all’acquisto della prima casa.

L’aliquota iva del 10% , resa definitiva dalla finanziaria 2010, si applica infatti alle prestazioni per interventi su edifici la cui superficie è destinata per oltre il 50% ad uso abitativo e alle pertinenze immobiliari  quali garage, cantine e box di unità abitative.

Qui di seguito le diverse casistiche e le relative risoluzioni esaminate dall’Agenzia delle Entrate :

1)    La vendita di un box non annesso ad alcuna unità abitativa viene considerato un bene esclusivamente strumentale e in quanto tale subirà l’applicazione dell’iva ordinaria del 20% a meno che gli venga attribuita la stessa natura catastale di unità abitativa cui si vuole annettere. In altre parole , il fabbricato, se finalizzato all’annessione di un immobile ad uso abitativo, usufruirà della stessa agevolazione prevista per l’immobile;

2)    La vendita di un box pertinente all’immobile abitativo gode dell’iva agevolata al 10% in quanto qualificato nella stessa categoria catastale dell’abitazione;

3)    La vendita di un box pertinente ad una unità abitativa  con altro box ad  essa pertinente, invece, usufruirà dell’agevolazione destinata all’acquisto della prima casa ( agevolazione al 4%) all’abitazione e al 1° box annesso  mentre al 2°  solamente dell’aliquota al 10 % in quanto come nel precedente caso entrerà a far parte della stessa categoria dell’unità abitativa.

In pratica, il box che acquisisce la classificazione di immobile a uso abitativo, alla vendita sconta l`Iva al 10 per cento. Pertanto, la riduzione d`imposta non raggiunge quella piu` consistente (aliquota Iva del 4%) che scatta per l`acquisto della prima casa perche` a goderne e`soltanto la prima pertinenza della stessa categoria.

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