- agevolazioni fiscali
- appalti pubblici
- assunzione personale
- black list
- business plan
- CasaClima
- Cassazione Penale
- cessione azienda
- condono edilizio
- consulenza economica
- D.Lgs 231/01
- D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.
- Decreto Legge 25 marzo 2010
- DIA
- DL 40/2010
- DL 78/2010
- ecosostenibilità
- edilizia
- Internal Auditing
- Itaca
- L.136/2010
- lavori pubblici
- LEED
- Legge Antimafia
- Normativa
- organizzazione aziendale
- PMI
- risparmio energetico
- sanatoria catastale
- SCIA
- sicurezza sul lavoro
- sistema di controllo interno
- tracciabilità
- transfer pricing
Con la risoluzione n. 94/E del 5/10/2010 l’Agenzia delle Entrate precisa che i fabbricati strumentali per natura a prevalente destinazione abitativa possono usufruire del regime agevolato relativo all’applicazione dell’aliquota iva del 10% ma non dell’ iva agevolata al 4% , destinato all’acquisto della prima casa.
L’aliquota iva del 10% , resa definitiva dalla finanziaria 2010, si applica infatti alle prestazioni per interventi su edifici la cui superficie è destinata per oltre il 50% ad uso abitativo e alle pertinenze immobiliari quali garage, cantine e box di unità abitative.
Qui di seguito le diverse casistiche e le relative risoluzioni esaminate dall’Agenzia delle Entrate :
1) La vendita di un box non annesso ad alcuna unità abitativa viene considerato un bene esclusivamente strumentale e in quanto tale subirà l’applicazione dell’iva ordinaria del 20% a meno che gli venga attribuita la stessa natura catastale di unità abitativa cui si vuole annettere. In altre parole , il fabbricato, se finalizzato all’annessione di un immobile ad uso abitativo, usufruirà della stessa agevolazione prevista per l’immobile;
2) La vendita di un box pertinente all’immobile abitativo gode dell’iva agevolata al 10% in quanto qualificato nella stessa categoria catastale dell’abitazione;
3) La vendita di un box pertinente ad una unità abitativa con altro box ad essa pertinente, invece, usufruirà dell’agevolazione destinata all’acquisto della prima casa ( agevolazione al 4%) all’abitazione e al 1° box annesso mentre al 2° solamente dell’aliquota al 10 % in quanto come nel precedente caso entrerà a far parte della stessa categoria dell’unità abitativa.
In pratica, il box che acquisisce la classificazione di immobile a uso abitativo, alla vendita sconta l`Iva al 10 per cento. Pertanto, la riduzione d`imposta non raggiunge quella piu` consistente (aliquota Iva del 4%) che scatta per l`acquisto della prima casa perche` a goderne e`soltanto la prima pertinenza della stessa categoria.