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Antiriciclaggio D.L. 06 dicembre 2001, n.201

 - nessun commento - 10/12/2011

Il D.L n. 201/2011 ha vietato il trasferimento di denaro contante (libretti di deposito bancari, postali al portatore e titoli al portatore) effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro.

Si rammenta che tale limite va considerato in funzione del valore complessivo da trasferire, anche se effettuato con più pagamenti.

A titolo di esempio : il pagamento di una fattura di 1.800 euro, il cui contratto a monte non preveda il pagamento in due tranches, non può essere effettuato per contanti con due rate che, singolarmente, sarebbero inferiori alla soglia di 999,99 euro, ma occorre che il pagamento avvenga con assegno bancario o postale con l’apposizione della clausola Non Trasferibile o tramite bonifico bancario o altro pagamento tracciabile (carta di credito, bancomat, ecc.).

Entro il 31 dicembre 2011 i libretti al portatore con saldo superiore ai 999,99 euro dovranno essere chiusi o ridotti entro tale limite.

Precisiamo che le operazioni di prelievo e/o di versamento di contante superiori ai limiti non concretizzano automaticamente una violazione.

Resta da verificare se, al pari di quanto accaduto in occasione dei precedenti abbassamenti dei limiti all’utilizzo del denaro contante, in sede di conversione in legge del D.L. 201/2011 sarà prevista un’esenzione per le violazioni commesse nell’immediatezza dell’entrata in vigore. Ovviamente l’eventuale esenzione potrà riguardare esclusivamente le violazioni comprese tra i 1.000 e 2.499,99.

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