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Distaccamento di personale da una società a un’altra – Iva detraibile
- nessun commento - 25/09/2010Premesso che il prestito o distacco di personale, in linea generale, è un particolare accordo in virtù del quale un lavoratore subordinato svolge per un periodo limitato le proprie mansioni a favore, sotto le direttive e nell’ambito della struttura organizzativa di un’impresa diversa da quella da cui dipende (con riguardo al profilo giuridico, contrattuale, retributivo, previdenziale, eccetera), con sentenza n. 19129 del 7 settembre, la Corte di cassazione ha chiarito che è soggetta a Iva e, quindi, detraibile, la somma eccedente il rimborso del costo del personale versato all’azienda “che presta” da quella “che riceve”.
La vicenda riguarda il distacco di alcuni dipendenti di una società a un’altra per le cui prestazioni quest’ultima corrisponde alla prima un corrispettivo in denaro. L’azienda ricevuto il rimborso detrae l’IVA sull’intera somma. Da qui parte l’accertamento fiscale e il recupero dell’ indebita detrazione dell’imposta superiore a quella del costo complessivo del personale utilizzato.
La società interessata dimostra che l’oggetto della prestazione è inferiore al costo di detto personale, per cui il prezzo del distacco non sarebbe imponibile IVA. La commissione tributaria accoglie le motivazioni della società e chiarisce la non applicabilità dell’art. 8 comma 35 della legge 67 del 1988 secondo cui non sono rilevanti ai fini dell’IVA i prestiti o i distacchi di personale per i quali è stato versato solo il rimborso del costo.
Nell’ipotesi in cui vengano addebitati importi diversi dal (puro) costo del personale, la risoluzione 346/2002 ha evidenziato che se “le somme rimborsate sono superiori (o anche inferiori) al costo, l’intero importo è imponibile ai fini IVA” come prestazione di servizi ex articolo 3, Dpr 633/1972