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Imprese “apri e chiudi” e a perdita “sistemica”

 - nessun commento - 21/02/2011

Fra i chiarimenti forniti dalla Circolare n. 4 del 15/02/2011, riguardo le disposizioni di carattere fiscale contenute nel Decreto Legge n. 78 del 31/05/2010, si accenna  alla approfondita valutazione conclusiva degli effetti che deriveranno dall’applicazione dell’individuazione del campione d’imprese “ apri e chiudi”e in perdita “sistemica” da sottoporre a controllo.

Con gli artt. 23 e 24 del sopracitato decreto tali imprese rientrano nelle situazioni più a rischio di evasione in quanto per la loro particolarità, la Guarda di Finanza, l’Agenzia delle Entrate e l’Inps, hanno riscontrato , con controlli fiscali comportamenti fraudolenti sia di natura fiscale che contributiva.

Nell’art. 23 la disposizione di controllo riguarderebbe le imprese di qualsiasi natura  ad esclusione dei liberi professionisti e farebbe riferimento all’anno solare e non a quello di imposta.

L’ art. 24, invece,  giudicando che le imprese in perdita per più annualità sono palesemente caratterizzate da comportamenti evasivi, stabilisce con determinazione che situazioni del genere,  essendo ben lontane da ogni logica imprenditoriale, implicano e producono motivazioni per le quali l’impresa non avrebbe  ragione di sopravvivere.

La vigilanza fiscale sarà attivata con piani di intervento annuali sulla base di analisi di rischio in conformità alla Circolare n. 20 del 16/04/2010 che rammenta che a ciascun contribuente va attribuita un livello di rischio. Nei confronti dei contribuenti cui risulta una maggiore intensità di rischio il controllo si svilupperà mediante l’utilizzo di strumenti più penetranti ; per i contribuenti classificati a bassa intensità  di rischio il controllo sarà limitato alla sola predisposizione della scheda di rischio e al suo aggiornamento.

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