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La Legge Finanziaria del 2010 ha introdotto dei benefici contributivi sperimentali a favore dei datori di lavoro, che possono essere applicati, previa presentazione di apposita domanda all’Inps, in caso di assunzione di persone disoccupate che percepiscono il trattamento di disoccupazione non agricola e che sono almeno cinquantenni.
Tutti i datori di lavoro possono accedere a queste agevolazioni, compresi i soci di cooperative; tuttavia non deve trattarsi di assunzioni effettuate per obbligo di legge o in base a un contratto collettivo o individuale. Il beneficio non è previsto se tra l’impresa che assume e il datore di lavoro da cui proviene il lavoratore vi sia coincidenza degli assetti proprietari e quindi intercorrano rapporti di collegamento o controllo.
Non può accedere al contributo il datore che abbia effettuato licenziamenti per giustificato motivo o per riduzione di personale nei sei mesi precedenti e lo stesso vale per il datore che abbia in atto sospensioni dal lavoro o riduzioni di orario di lavoro; in entrambi i casi si è fatta salva la situazione in cui l’assunzione sia finalizzata all’acquisizione di professionalità diverse da quelle dei lavoratori licenziati, sospesi o in riduzione di orario.
In cosa consistono dunque le agevolazioni? In caso di ricorso a contratti a termine non superiori a 12 mesi, il versamento della contribuzione è pari al 10%; nel caso successivamente si passi a un contratto a tempo indeterminato, al precedente si aggiunge un beneficio contributivo per altri 12 mesi. Se il rapporto di lavoro è a tempo pieno, inoltre, il datore di lavoro potrà accedere al contributo mensile pari al 50% dell’indennità di disoccupazione che sarebbe spettata al lavoratore nel caso in cui non avesse lavorato.
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