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Legge 136/2010: dalla bozza correttiva alla legge 187/2010

 - 1 commento - 04/12/2010

Aggiornamenti e procedure della Legge Antimafia n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari sembrano non aver mai fine. A un mese dalla bozza correttiva, esaminata dal Consiglio dei Ministri , e a seguito del nuovo decreto legge 187/ 2010, nuove modifiche investono la legge sulla tracciabilità.

L’introduzione della bozza correttiva con l’art . dell’art 16 bis rilevava il problema della retroattività precisando che i contratti di appalto e subappalto  stipulati prima dell’entrata in vigore della Legge 136 ( 7 settembre 2010)  avrebbero dovuto adeguarsi alla normativa entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge  136 ovvero dal 7 settembre 2010.  Ma con l’introduzione della nuova determina 187 del 12 novembre  2010 l’adeguamento viene posticipato a 180 giorni dalla data di conversione del decreto legge stipulando appositi atti aggiuntivi.

L’adeguamento infatti, richiede la stipula di atti aggiuntivi  che prevedranno la clausola di tracciabilità per evitare la nullità del contratto stesso . L’ Autorità a tale proposito prevede l’applicazione dell’annullamento dei contratti che,  dopo il 7 marzo 2011, risultano ancora privi di clausola di tracciabilità.

Modifiche anche per i codici  CIG e CUP da inserire nelle transazioni. Il CIG è obbligatorio : le stazioni appaltanti sono tenute a richiederlo a prescindere  dall’importo di servizi e lavori ; il CUP solo per gli interventi di finalizzati al risanamento  e allo sviluppo economico a capo di una spesa pubblica. Pertanto, rispetto alla previsione iniziale della Legge 136/2010, il legislatore individua nel CIG il codice da inserire generalmente nei pagamenti, lasciando solo in alcuni casi l’utilizzo del CUP.

Infine novità anche per gli strumenti di pagamento:  in aggiunta al bonifico bancario o postale, che consentono la “tracciabilità” dei flussi finanziari, sono ammessi pagamenti mediante assegni bancari o postali e Ri.Ba. Infine Il Decreto Legge 187 chiarisce, che il conto corrente dedicato alla commessa pubblica può essere più di uno, ovvero che un solo conto può essere dedicato a più commesse.

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