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Modello 730/ 2011

 - nessun commento - 29/03/2011

Con l’avvicinarsi dell’adempimento degli obblighi dichiarativi, l’Agenzia dell’Entrate con la Circolare n. 14/E del 14/03/2011 fa il punto sulle modalità di svolgimento dell’assistenza fiscale ai contribuenti che andranno a presentare il modello 730.

Fra le novità contenute nella circolare, il rimborso delle somme corrisposte negli anni  2008 e 2009 a titolo di incremento della produttività, assoggettate a tassazione ordinaria e per il quale il contribuente può richiedere la maggiore imposta versata tramite proprio il  730.

Nel caso in cui il lavoratore avesse percepito incentivi a tassazione ordinaria e successivamente altri  per i quali volesse optare per la tassazione sostitutiva , l’intera somma erogata dovrà essere assoggettata a imposta sostitutiva  e di conseguenza, il soggetto che presterà assistenza fiscale, dovrà indicare il reddito di lavoro dipendente ridotto delle somme sulle quali è stata effettuata la tassazione ordinaria e calcolare l’imposta di reddito dovuta.

Nel caso in cui, invece,  il contribuente avesse ricevuto una certificazione diversa dal cud, potrà richiedere il rimborso solamente mediante il modello Unico o con la presentazione di un’ istanza di rimborso.

L’altra importante novità di quest’anno è la recente approvazione del modello “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate” avvenuta il 25/02/2011. Gli adempimenti a carico dei sostituti di imposta o datori di lavoro o committenti relativi alle operazioni di conguaglio derivanti dal risultato contabile delle dichiarazioni dei dipendenti, elaborate dai Centri di assistenza fiscale e dai professionisti abilitati ,si semplificano sia per la modalità di ricezione sia per la garanzia della sicurezza della provenienza dei dati.

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