richiedi consulenza


call center
02 92 95 12 04

Crea pdf dell'articolo

Novità IVA

 - nessun commento - 24/01/2011

COMUNICAZIONE OPERAZIONI SUPERIORI AI 3.000 EURO

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22/12/2010 viene attuato l’obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto di importo non inferiore a euro 3.000, introdotto dall’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78.

Sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni rilevanti ai fini di tale imposta (cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute) di importo pari o superiore a 3.000 euro, al netto dell’IVA. La soglia viene elevata a Euro 3.600, comprensiva dell’imposta sul valore aggiunto, per le operazioni non soggette all’obbligo di fatturazione (tipicamente i corrispettivi).

Per alcune tipologie di contratti (appalto, fornitura e somministrazione) l’obbligo comunicativo sussiste laddove i corrispettivi dovuti in un intero anno solare siano di importo complessivo non inferiore ai tremila euro; per i contratti tra loro collegati va considerato, ai fini della comunicazione dell’operazione, l’ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i predetti contratti.

Sono escluse dall’obbligo comunicativo le operazioni già monitorate dall’Amministrazione finanziaria e in particolare:
-    le importazioni ed esportazioni;
-    le operazioni relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi, effettuate o ricevute, registrate o soggette a registrazione, riguardanti operatori economici aventi sede, domicilio o residenza nei cosiddetti Paesi black-list;
Sono altresì escluse, ma solo sino al 30 aprile 2011, le operazioni non soggette all’obbligo di fatturazione (tipicamente i corrispettivi).

Le informazioni da comunicare sono:
-    anno di riferimento;
-    partita iva o in mancanza codice fiscale;
-    i corrispettivi dovuti dal cessionario o committente, o al cedente o prestatore, secondo le condizioni contrattuali, e l’importo dell’imposta sul valore aggiunto applicata o la specificazione che trattasi di operazioni non imponibili o esenti.

La comunicazione telematica deve essere effettuata, aggregata per anno, entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le operazioni (per le comunicazioni relative al periodo di imposta 2010 il termine della comunicazione slitta al 31/10/2011) tramite i canali Entratel o Fisconline.

Per il solo periodo d’imposta 2010 l’importo è elevato ad euro 25.000,00 e la comunicazione è limitata alle sole operazioni soggette all’obbligo di fatturazione.

In attesa di ulteriori istruzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate ci sentiremmo di consigliarVi le seguenti modalità operative:
-    richiedere sempre codice fiscale e documento di riconoscimento per le vendite di importo superiore a € 3.600 (iva compresa) che dal 01 maggio 2011 effettuerete nei confronti di soggetti privati;
-    segnalare eventuali acconti percepiti per forniture frazionate di importo complessivamente superiore a € 3.600 (iva compresa).

AUTORIZZAZIONE OPERAZIONI INTRA-UE

A partire dal 2011, i soggetti che prevedono di effettuare operazioni intracomunitarie, saranno tenuti a comunicarlo all’Agenzia delle Entrate al fine di essere inseriti nella banca dati VIES  (l’archivio europeo dei soggetti autorizzati).

L’adempimento interessa esclusivamente coloro che non hanno presentato gli elenchi INTRASTAT nel 2009 e nel 2010 e che prevedono di porre in essere operazioni intracomunitarie.

In particolare i soggetti che non hanno posto in essere operazioni intracomunitarie nel 2009 e nel 2010 e che ne prevedono l’effettuazione negli anni 2011 e seguenti dovranno necessariamente presentare la specifica richiesta all’Agenzia delle Entrate entro il 29 gennaio 2011 pena l’esclusione dall’archivio informatico (VIES) dal 28 febbraio 2011.
Entro 30 giorni dalla ricezione della manifestazione di volontà l’Agenzia delle Entrate provvederà a effettuare un’analisi del rischio della posizione del contribuente al fine di fornire il responso di accoglimento (o silenzio assenso) o di diniego.

È opportuno sottolineare però che tale richiesta potrà sempre essere presentata dai soggetti che intendono iniziare a effettuare operazioni intracomunitarie ed entro 30 giorni l’Agenzia delle Entrate fornirà il proprio responso, di accoglimento o di diniego. In assenza di comunicazione dal 31° giorno l’operatore sarà autorizzato all’effettuazione delle operazioni intra-UE (silenzio assenso).

In conclusione qualora ravvisiate l’opportunità di porre in essere nel prossimo futuro operazioni con soggetti comunitari, si consiglia di procedere in via preventiva con la presentazione dell’istanza; contrariamente dovrete astenervi dal porre in essere transazioni in ambito comunitario se non dopo 30 giorni dalla data di presentazione dell’istanza.

Commenta

(obbligatorio)

(obbligatorio)

Lascia questi due campi così come sono: