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Reverse charge: IVA in edilizia

 - nessun commento - 03/11/2010

L’introduzione del reverse charge nasce dalla necessità di contrastare fenomeni di evasione e frode fiscale riguardo l’imposta più evasa: l’IVA. Nel settore edile , per esempio si sono diffusi problemi di mancato versamento dell’IVA. In pratica l’appaltatore detraeva l’Iva addebitata in fattura dal subappaltatore che però ometteva di versare il tributo, sparendo nel nulla.

Per tale ragione il D.L. 223/2006  ha esteso il meccanismo del reverse charge per le prestazioni di servizi, manodopera inclusa, da soggetti subappaltatori che svolgono attività di costruzione e ristrutturazione per l’appaltatore principale o altro subappaltatore. L’espressione “Reverse Charge”, che indica un meccanismo di inversione contabile, consente l’eliminazione dell’esigibilità dell’IVA del prestatore e la detraibilità dell’IVA a favore del committente  il quale ha l’obbligo di auto fatturazione.

I requisiti fondamentali per l’applicazione del sistema sono: che ci sia un subappaltatore che svolga attività riconducibile ad un’attività edilizia; che tale attività sia effettuata nei confronti di un appaltatore; che il contratto che lo lega all’appaltatore sia di subappalto e infine che le operazioni vengano qualificate ai fini Iva, come prestazioni di servizi e non come cessioni di beni e che il prestatore sia un soggetto passivo Iva ovvero imprese e lavoratori autonomi, cioè coloro che hanno diritto alla detrazione sugli acquisti effettuati.

Secondo quanto accennato si ritengono esclusi dal meccanismo di reverse charge i contratti di appalto, contratti con professionisti e i contratti di appalto-fornitura, in quanto prevedono la cessione di un bene. Per cui il prestatore emetterà fattura senza applicare l’imposta mentre il committente andrà ad integrare con l’Iva e annoterà l’operazione nel registro vendite ai fini della liquidazione e nel registro acquisti ai fini della detrazione.

Inoltre per quanto riguarda il meccanismo di Reverse Charge nei rapporti con soggetti esteri dobbiamo analizzare 3 casistiche: se appaltatore e subappaltatore sono entrambi soggetti esteri, l’appaltatore debitore dell’imposta dovrà nominare un rappresentante fiscale in Italia; se il subappaltatore a differenza dell’appaltatore è residente  richiederà a quest’ultimo il suo identificativo italiano ed emetterà con reverse, mentre l’appaltatore  estero integrerà con l’imposta. Viceversa ovvero se il soggetto estero risulterà essere il subappaltatore, l’appaltatore residente sarà il debitore dell’imposta tramite reverse mediante l’emissione di autofattura.

L’applicazione di reverse può anche determinare, in capo al subappaltatore, la formazione di eccedenza di crediti Iva, pertanto è previsto il rimborso in via prioritaria entro tre mesi dalla richiesta se l’ attività è iniziata da almeno tre anni, se il  credito chiesto a rimborso è pari o superiore a € 10.000, per rimborso annuale, ovvero € 3.000, per rimborso infrannuale, se l’eccedenza supera del 10% l’importo complessivo dell’IVA assolta nell’anno/trimestre.

Infine relativamente la disciplina sanzionatoria relativa al reverse charge applica le sanzioni generalmente previste per le violazioni di mancata fatturazione e registrazione di operazioni attive secondo l’art. 6 commi 1 e 2 Dlgs 471/97  : chi viola gli obblighi di registrazione o omette l’imposta con l’integrazione è punito con una sanzione amministrativa compresa tra il 100% e il 200 % dell’imposta partendo da un minimo di € 258,00.

La stessa sanzione si applica al prestatore che ha regolarmente addebitato l’imposta in fattura omettendone il versamento. Se l’imposta viene assolta la sanzione amministrativa è pari al 3% dell’imposta irregolarmente assolta sempre con un  minimo di € 258,00 e comunque non oltre i 10.000,00 euro per irregolarità commesse nei primi tre anni di applicazione delle disposizione. Inoltre è prevista una sanzione compresa tra il 5% e il 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati nei confronti del prestatore che non emette fattura, fermo restando l’obbligo del committente di regolarizzare l’emissione applicando comunque il meccanismo dell’inversione contabile.

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