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La crescente globalizzazione dei mercati mondiali ha contribuito nell’ultimo ventennio allo sviluppo di imprese multinazionali mediante l’integrazione economica, commerciale nonché finanziaria tra soggetti associati e residenti in diversi Paesi dell’Unione Europea e non. Le società orientate a massimizzare i profitti, cercano di sfruttare le diversità considerando i procedimenti di fissazione dei prezzi per garantire comunque le normative antielusione di più Stati.
Questo andamento prende il nome di “Transfer pricing”, con il quale si intende il complesso di tecniche e procedimenti adottati dalle imprese multinazionali nella formazione dei prezzi relativi alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi che intervengono tra le diverse entità del gruppo operanti in Stati diversi.
In altre parole, indica il meccanismo attraverso il quale i prezzi di vendita non corrispondono all’esatto valore delle merci o dei beni trasferiti, ma sono determinati, nell’ambito di società multinazionali, per trasferire utili da paesi a elevata fiscalità a paesi a bassa fiscalità (paradisi fiscali). Esemplificando, se una società italiana acquista, a prezzi elevati, beni o servizi da una società della stessa holding, ma residente in un paradiso fiscale, deduce un costo più alto e riduce la pressione fiscale sul reddito che invece emergerà nel paradisco fiscale , in cui subirà un livello molto basso di tassazione.
Naturalmente l’Amministrazione Finanziaria verifica che tali politiche vengano attuate per reali ragioni economiche e non per scopi elusivi di trasferimento di ricchezza tra paesi diversi. Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 29 settembre 2010 in attuazione dell’art. 26 del D.L. 78/2010 stabilisce lo schema della documentazione da produrre per sfuggire alle sanzioni dell’infedele dichiarazione.
Dal 2010 la comunicazione del possesso della documentazione sul trasfer pricing va effettuata telematicamente con la presentazione della dichiarazione dei redditi entro il 29 /12/2010. La documentazione è costituita dal “masterfile” e dalla “documentazione nazionale”, destinati a raccogliere, informazioni relative al gruppo e alla società.
Il “Masterfile” raccoglie informazioni relative al gruppo, tra cui spiccano oltre a quelle relative alla struttura del gruppo (operativa e organizzativa), anche l’indicazione delle strategie perseguite, i flussi delle operazioni e le operazioni infragruppo. La “Documentazione Nazionale” indica invece i dati relativi alla società, al settore in cui la stessa opera, la struttura operativa, ma soprattutto l’analisi di comparabilità ed il metodo adottato per la determinazione dei prezzi dei beni o dei servizi trasferiti.
Entrambi i documenti devono essere articolati in capitoli, paragrafi e sottoparagrafi, ciascuno contenente le informazioni desumibili dalla relativa titolazione e dalle ulteriori eventuali indicazioni stabiliti analiticamente nel provvedimento. La documentazione da redigersi annualmente, per tutte le operazioni che rientrano nel transfer pricing, sempre predisposta in formato elettronico e deve essere a disposizione dell’amministrazione finanziaria entro 10 giorni dalla richiesta o nel caso di informazioni supplementari entro sette giorni.
La documentazione è diversa a secondo che si tratti di holding, sub holding, partecipate, stabili organizzazioni. E’ stato stabilito infatti che le imprese controllate appartenenti a un gruppo multinazionale devono predisporre la sola “documentazione nazionale”. Le piccole e medie imprese con un volume d’affari o di ricavi non superiore a 50 milioni di euro possono aggiornare la documentazione con periodicità superiore all’anno.
[...] accennato brevemente, nel nostro precedente articolo riguardante il transfer pricing sulle informazioni e i procedimenti applicati alle imprese [...]