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Consiglio di Stato sez. V, 3 dicembre 2010 n. 8408: il criterio di aggiudicazione è da ritenere illogico e illegittimo nel caso in cui la presenza di elementi qualitativi o del valore tecnologico delle prestazioni superi l’unicità del criterio dell’offerta più vantaggiosa. Vero è che la scelta del criterio di aggiudicazione è a completa discrezione della stazione appaltante, ma è pur vero che il criterio del prezzo più basso è utilizzabile se fissato fra gli obblighi contrattuali.
Per quanto riguarda l’offerta economicamente più vantaggiosa, invece, basandosi su una pluralità di elementi variabili quali prezzo, qualità e pregio tecnico, occorre attribuire maggior rilievo agli aspetti qualitativi, scartando la scelta del massimo ribasso.
Nel caso esaminato dalla sentenza, l’amministrazione appaltante aveva scelto il criterio del massimo ribasso per un noleggio di attrezzature informatiche, arricchito da servizi di manutenzione, rifacimento di locali e impiantistica, assistenza tecnica e formazione professionale. Il capitolato per molte delle voci componenti la prestazione ha previsto che le specifiche tecniche descritte fossero soluzioni soggette a miglioramento progettuale da parte degli offerenti o prevedeva di proporre soluzioni tecniche alternative e migliorative di quelle indicate. Pertanto, il capitolato ha descritto in modo analitico le specifiche tecniche, richiedendo espressamente addirittura migliorie progettuali o qualitative.
Per tale motivo il criterio adottato per l’aggiudicazione non risulta congruo, in quanto l’amministrazione dopo aver espressamente richiesto elementi qualitativi non ne ha poi tenuto conto. Il rilievo attribuito a tali elementi, evidentemente di fondamentale importanza ai fini della selezione della migliore offerta, smentisce l’unico criterio che ha guidato l’affidamento dell’appalto, ovvero quello di economicità della prestazione o di contenimento della spesa pubblica.