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In sede di gara d’appalto, l’inosservanza della chiusura delle buste delle offerte con controfirme e ceralacca su tutti i lembi, comporta l’esclusione dalla stessa. Così ha deciso il Consiglio di Stato sez. V con la sentenza n. 7219 del 30 settembre 2010, riformando la decisione n. 02429/2010 del Tar Piemonte.
Il Tribunale piemontese , infatti , aveva ritenuto sproporzionata la sanzione d’esclusione dalla gara, accogliendo il ricorso della Società eliminata.
Ma in considerazione del fatto che la previsione di tale modalità di chiusura delle buste viene esplicitata chiaramente nel bando di gara, costituisce di fatto obbligatorietà procedurale e come tale va seguita e adottata. In secondo luogo tale clausola mira a tutelare la compromissione dei rischi contenenti l’offerta e garantisce l’effettiva integrità e segretezza dell’offerta presentata .
Con tali motivazioni il Consiglio di Stato dichiara assolutamente legittimo e non spropositato quanto eseguito dalla Commissione di gara, opponendosi nettamente a quanto sostenuto dal giudice di primo grado.