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Appalti pubblici
- nessun commento - 21/09/2011Consiglio di Stato sezione V, sentenza del 01/09/2011 n. 4905: è legittimo differire l’accesso al contenuto delle valutazioni della commissione, in merito alla verifica delle anomalie, sino al momento dell’aggiudicazione definitiva.
Le società che dovessero fare richiesta delle copie dei verbali inerenti le valutazioni della commissione non troveranno accoglimento in quanto la conoscenza , all’esterno, dei criteri valutativi adottati potrebbero condizionare le offerte.
E’ quanto deciso dalla recente sentenza che , in accordo con l’art 13 del D.Lgs 163/2006 comma 2 ribadisce il differimento del diritto di accesso agli atti di gara.
Pronunciata in seguito ad un ricorso presentato da una società che, non avendo positivamente superato la valutazione di congruità dell’offerta, aveva chiesto il rilascio della copia dei verbali relativi alle valutazioni effettuate dalla commissione di gara . L’istanza veniva differita dalla stazione appaltante , ai sensi dell’articolo sopracitato, fino all’aggiudicazione definitiva.
Nonostante il ricorso della società al Tar Sardegna che aveva accolto l’impugnazione sul presupposto che il differimento non potesse essere applicato alla specifica offerta , la stazione appaltante, ricorrendo in appello, trova l’assoluta approvazione dai giudici del Consiglio di Stato che ribadiscono la legittimità della decisione.