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Chiarimenti dell’affitto d’azienda

 - 3 commenti - 18/02/2011

Qualche mese fa abbiamo affrontato il tema dell’affitto d’azienda, dandovi alcuni cenni sulle norme che disciplinano il contratto, le procedure, le ragioni economiche – finanziarie e l’assoggettazione fiscale.

Adesso la necessità di fornire ulteriori informazioni, soprattutto a fronte delle necessità di chiarimenti e approfondimenti che abbiamo riscontrato fra le nostre consulenze, su alcuni importanti aspetti :

1.    l’applicabilità degli artt. 2559 e 2560 per eventuali debiti e crediti dell’azienda affittata;

2.    la procedura per anticipata risoluzione .

Partendo dal primo punto , rassicuriamo l’affittuario comunicando che all’affitto d’azienda non si applicano gli artt. 2559 e 2560 del C.C. ; le parti sono libere di inserire nel contratto disposizioni volte a realizzare comunque la cessione dei crediti relativi all’azienda affittata, o l’accollo dell’affittuario dei debiti inerenti all’esercizio dell’azienda anteriori al trasferimento. Benché non risponderà dei debiti ,neanche se iscritti nei libri contabili, consigliamo di specificare in contratto i crediti/debiti ceduti all’inizio e  alla fine del rapporto.

Per quanto riguarda, invece, la procedura per il recesso contrattuale prima del termine previsto , salvo scioglimento consensuale delle parti ( art. 1372 cc ), si effettua registrando, entro 20 giorni dalla data di recesso, l’atto con cui le parti recedono dal contratto allegando il mod. 69 predisposto e disponibile presso l’Agenzia delle Entrate, allegando il pagamento dell’imposta di registro  pari ad € 168,00 riportando codice tributo 109T mediante F23 e il versamento per i diritti di segreteria pari ad € 7,44 con cod. tributo 964T.

Relativamente all’atto da registrare, secondo l’art. 2556 cod civile occorre una scrittura privata autenticata presso uno studio notarile in conformità alla precedente stipula d’affitto.
Secondo un’ altra dottrina , invece, basterebbe la stessa scrittura privata in duplice copia in bollo  ma senza autentica da parte del notaio. Consigliamo pertanto di rivolgersi presso l’Agenzia delle Entrate territoriale per comprendere la modalità che intendono accogliere.

  • ernesto Remondina scrive:

    sono titolare di una attività (gioielleria)nella Galleria di un centro commerciale,con un contratto di affitto di ramo di azienda.Lo spazio mi è stato dato come da contratto “al massetto” cioè senza neanche il pavimento,la licenza comerciale era mia così come il permesso della questura per la vendita di preziosi!Vi chiedo se in questo caso può configurarsi l’affitto di ramo d’azienda o sia invece da ritenere una semplice locazione?
    Ho inoltre degli obblighi in materia di orari e di aperture domenicali,con relative sanzioni.Vi chiedo se questo sia possibile,se cioè la locatrice possa comminare sanzioni pecuniarie ed obbligarmi ad aperture domenicali.Vi preciso che il negozio è di 50mq e quindi secondo il D.R.Lombardia n 30/07 l’apertura domenicale è da intendersi facoltativa!

  • antonio badoer scrive:

    è possibile la cessione a titolo oneroso del contratto d’affitto di ramo d’azienda?

  • sonia scrive:

    ho dato in affitto d’azienda una pizzeria (immobili, mobili e licenze comunali in pratica tutto) il conduttore non paga l’affitto e l’udienza per la risoluzione del contratto non verrà discussa dal giudice prima di fine novembre, riesco a tornare almeno in possesso delle licenze comunali per la somministrazione di alimenti e bevande e mettere quindi l’inquilino in condizione di non poter esercitare la somministrazione di alimenti e bevande?

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