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Gara d’appalto : legame familiare tra società concorrenti

 - nessun commento - 10/02/2011

Consiglio di Stato sez. IV del 28/01/2011 n. 673:  l’esistenza di un legame familiare tra imprese concorrenti, accompagnato da partecipazioni societarie, costituisce un ipotesi di concentrazione del potere decisionale in capo a un unico centro di interessi. Per tale motivo  le stazioni appaltanti hanno il dovere di procedere a verificare approfonditamente circa le relazioni di collegamento fra i partecipanti alla gara e a provvedere all’esclusione .

In effetti , il collegamento familiare non consentirebbe il normale svolgimento della gara e produrrebbe solo effetti non conformi ai principi di trasparenza dei criteri di aggiudicazione.

Il caso trattato riguarda l’esclusione, da parte dell’Anas, da una gara d’appalto per l’affidamento di lavori di pavimentazione stradale, di due società, strettamente collegate da vincoli di parentela, che dopo la decisione della stazione appaltante presentano ricorso al Tar.

Dapprima il Tar Lazio impugna il provvedimento di esclusione da parte della commissione esaminatrice dell’Anas adducendo l’inesistenza di uno stretto collegamento fra le due società e l’inesistenza   di indizi gravi che avrebbero potuto compromettere la partecipazione alla gara e la conseguente esclusione.

In seguito in sede di appello il Consiglio di Stato  ritenendo vane tali argomentazioni dimostra che le due società oltre ad appartenere a soggetti facenti parte della stessa famiglia, due dei figli risultano soci in entrambe seppur in diverse percentuali di proprietà . Inoltre anche l’invio delle offerte risultano spedite dallo stesso ufficio postale , stessa data e ora e riportanti numeri di spedizione consecutivi.

Sicchè la presenza di tali elementi rileva un collegamento societario nonché uno stretto controllo fra le due e comporta l’esclusione per imparzialità nella potenziale aggiudicazione e l’inefficacia della gara stessa.

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