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Il privato che impiega manodopera senza misure di sicurezza

 - nessun commento - 21/02/2011

Torniamo ad argomentare sulle responsabilità del committente, con un’altra sentenza della IV sezione penale della Corte di Cassazione n. 42465. La sentenza stabilisce che anche il privato è responsabile dei lavoratori che svolgono lavori edili nella propria abitazione .

Nel caso in esame, il committente viene altresì ritenuto colpevole di omicidio colposo per l’avvenuto decesso dell’operaio. Il mancato obbligo di segnalare il rischio dell’opera e la mancata osservanza delle garanzie antinfortunistiche  a un’altezza superiore ai 2 metri senza dispositivi di protezione individuali quali cintura di sicurezza, casco ecc. hanno provocato la morte del lavoratore, caduto dall’impalcatura non munita di parapetti.

Altro importante aspetto della vicenda è l’aver commissionato i lavori in economia: l’operaio non  risultava iscritto ad alcun albo artigiano e l’assenza di una nomina di un direttore lavori da parte del committente lo rende a maggior ragione responsabile dei lavori e della sicurezza del lavoratore.

La recente decisione della Cassazione rimodula completamente gli obblighi di prevenzione che incombono sul committente.

Infatti la giurisprudenza , fino al D.Lgs 81/08 escludeva qualsiasi responsabilità al soggetto che commissiona l’opera. L’onere di approntare tutte le norme di sicurezza erano a capo dell’impresa artigiana o del lavoratore autonomo ritenendoli competenti e per alcun motivo soggetti di segnalazioni dei rischi dell’ambiente di lavoro in cui operavano.

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