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Infortuni sul lavoro, concorso di colpa tra lavoratore e datore, esclusione

 - nessun commento - 24/09/2010

Cassazione penale, sez. IV, sentenza 24.09.2009 n. 37467. Con riferimento agli infortuni sul lavoro, deve escludersi il concorso di colpa tra il lavoratore imprudente ed il datore di lavoro, in quanto quest’ultimo, tra l’altro, deve vigilare sul comportamento del dipendente, garantendone la correttezza. Tale principio trova la sua eccezione nei comportamenti del dipendenti che siano abnormi o stravaganti.

A seguito di un infortunio accorso ad un muratore, il Presidente del c.d.a. della società viene ritenuto responsabile per lesioni colpose aggravate dalla violazione della normativa antinfortunistica a titolo di colpa specifica per non aver imposto ai lavoratori di osservare le norme di sicurezza prescritte, di indossare le protezioni adeguate al caso e per non aver predisposto adeguate precauzioni nel vano dell’ascensore, da cui il dipendente era precipitato. La tesi difensiva fa ricorso al concetto di “rischio elettivo” dello stesso lavoratore, poiché costui aveva scelto spontaneamente di abbassare le barre di protezione al pozzo dell’ascensore rischiando così di cadere, come poi è avvenuto.

Secondo un primo profilo di colpa è principio non controverso quello secondo cui il datore di lavoro deve sempre attivarsi positivamente per organizzare le attività lavorative in modo sicuro, assicurando anche l’adozione da parte dei dipendenti delle doverose misure tecniche ed organizzative: tale obbligo dovendolo ricondurre, oltre che alle disposizioni specifiche, proprio, più generalmente, al disposto dell’articolo 2087 c.c., con l’ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi all’obbligo di tutela, l’evento lesivo correttamente gli viene imputato in forza del meccanismo previsto dall’articolo 40 c.p., comma 2.

Sotto l’altro profilo, e’ parimenti univoca la giurisprudenza della Corte di legittimità. Vale il principio in forza del quale, di norma, la responsabilità del datore di lavoro non e’ esclusa dai comportamenti negligenti, trascurati del lavoratore, che abbiano contribuito alla verificazione dell’infortunio. Ciò in quanto al datore di lavoro è imposto (anche) di esigere il rispetto delle regole di cautela da parte del lavoratore: così che il datore di lavoro è “garante” anche della correttezza dell’agire del lavoratore. Per l’effetto, la colpa del datore di lavoro non e’ esclusa da quella del lavoratore e l’evento dannoso e’ imputato al datore di lavoro, in forza della posizione di garanzia di cui ex lege è onerato, sulla base del principio dell’equivalenza delle cause vigente nel sistema penale(articolo 41 c.p.,comma 1).

Per interrompere il nesso causale occorre, comunque, un comportamento del lavoratore che sia “anomalo” ed “imprevedibile” e, come tale, “inevitabile”; cioè un comportamento che ragionevolmente non può farsi rientrare nell’obbligo di garanzia posto a carico del datore di lavoro. Sotto il primo profilo, gli addebiti a carico del datore di lavoro sono stato rinvenuti nella inosservanza all’obbligo di disporre e di esigere che i singoli lavoratori osservassero le norme di sicurezza ed usassero i mezzi di protezione messi a loro disposizione e nella omessa adozione di adeguate impalcature o ponteggi idonee ad eliminare i pericoli di caduta di persone o cose, previsti per i lavori ad una altezza superiore ai metri due .

E’ stata, pertanto, apprezzata in modo argomentativamente convincente, attraverso la valorizzazione delle dichiarazioni testimoniali di un compagno di lavoro della vittima, nonché dipendente dell’imputato, anche una superficialità comportamentale del datore di lavoro, qualificata dalla omessa verifica dell’applicazione delle misure di protezione messe a disposizione dei lavoratori. Correlativamente, sotto l’altro profilo, dalla ricostruzione della vicenda operata in sede di merito non emerge un comportamento dell’infortunato tale da consentire di condividere la tesi difensiva volta a prospettare l’interruzione del nesso causale. Certamente non può essere posto in dubbio che il lavoratore  abbia apportato un contributo rilevante alla verificazione dell’evento, come del resto riconosciuto dai giudici di merito.

“Dimentica il ricorrente, però, che, come si e’ parimenti accennato in premessa, poichè le norme di prevenzione antinfortunistica mirano a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possano derivare da sua negligenza, imprudenza ed imperizia, la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell’obbligo di adottare le misure di prevenzione può essere esclusa, per causa sopravvenuta, solo in presenza di un comportamento del lavoratore che presenti i caratteri dell’eccezionalità, dell’abnormità, dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle precise direttive organizzative ricevute, che sia del tutto imprevedibile o inopinabile. Peraltro, in ogni caso, nell’ipotesi di infortunio sul lavoro originato dall’assenza o inidoneità delle misure di prevenzione, nessuna efficacia causale, per escludere la responsabilità del datore di lavoro, può essere attribuita al comportamento del lavoratore infortunato, che abbia dato occasione all’evento, quando questo sia da ricondurre, comunque, alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio di siffatto comportamento.”

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