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L’abuso edilizio: direttore lavori e geometra
- nessun commento - 30/09/2010Il confine tra opere legittime e opere abusive è spesso indefinito. L’errore nell’individuare la fattispecie o il procedimento provoca gravi conseguenze giuridiche e giudiziarie, anche penali. In tema di reati edilizi, il direttore dei lavori riveste una posizione di garanzia circa la regolare esecuzione delle opere, con la conseguente responsabilità per le ipotesi di reato configurate, dalla quale può andare esente solo ottemperando agli obblighi di comunicazione e rinuncia all’incarico, sempre che il recesso dalla direzione dei lavori sia stato tempestivo, ossia sia intervenuto non appena l’illecito edilizio sia evidenziato in modo obiettivo, ovvero non appena abbia avuto conoscenza che le direttive impartite erano state disattese o violate (Corte di cassazione sezione III penale con sentenza n. 23129/2007).
Proprio per la posizione di garante assunta dal direttore dei lavori e per il suo precipuo obbligo di vigilare sulla corretta esecuzione delle opere, questi risponde anche quando si disinteressa dei lavori, pur senza formalizzare o formalizzandole in ritardo, le proprie dimissioni. La corte Suprema di Cassazione ha pronunciato tale sentenza in merito a una vicenda che riguarda un direttore lavori durante l’esecuzione di un immobile realizzato in totale difformità rispetto alla concessione edilizia.
Secondo la ricostruzione dei giudici appare sospetta la comunicazione di rinuncia all’incarico già avvenuta (ufficiosamente) dal 31/05/2000, in data 27/03/2002, giorno precedente all’avvenuto accertamento del Comune. La rinuncia oltre a lasciare presumere una possibile “soffiata” sull’intervento, appariva priva di validità ed efficacia per i tempi cui era stata inviata.
Nonostante il ricorso in Cassazione da parte dell’imputato per la mancanza di elementi che ne evidenzino la partecipazione al reato relativo al manufatto abusivo , i giudici fondano l’affermazione di penale responsabilità del Direttore dei Lavori per aver formalizzato in ritardo la rinuncia omettendone così il reale contributo e ribadiscono che nessuna efficacia liberatoria può riconoscersi ad una rinuncia comunicata, come nella specie, mediante lettera diretta ai committenti, posto che tale atto è ontologicamente inidoneo a fornire la prova che vi sia stata reale rinuncia nella data indicata.
In tema di competenze tecnico-professionali, il solco tra quelle dell’ingegnere e dell’architetto e quelle del geometra è dato dal fatto che la competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l’adozione, anche parziale, di strutture in cemento armato, mentre è ammessa la sua competenza in via eccezionale anche a queste soltanto con riguardo alle piccole costruzioni accessorie nell’ambito degli edifici rurali.
Il caso riguarda la competenza di un geometra a progettare e a dirigere i lavori di ricostruzione di un solaio di circa 40 mq., realizzato in conglomerato cementizio armato normale, precompresso e a struttura metallica. L’intervento edilizio riguarda un fabbricato a destinazione commerciale e residenziale. Il professionista, a sostegno della propria competenza a progettare opere in cemento armato, ha evidenziato la modesta entità delle stesse e ha richiamato atti e sedi nei quali sarebbe confermata la competenza medesima.
Il richiamo alle competenze produce però diversi dubbi di interpretazioni. Infatti si sono affermate due posizioni definite e precise: da una parte la Cassazione Civile, la quale ha costantemente adottato un’interpretazione rigorosa e, dall’altra, il Consiglio di Stato, caratterizzato da due diversi orientamenti. La giurisprudenza civile ha privilegiato l’interpretazione letterale dell’art. 16, r.d. 274/1929, sostenendo che la progettazione e l’esecuzione delle opere in conglomerato cementizio, semplice o armato, sono riservate agli ingegneri e agli architetti con unica eccezione per le piccole costruzioni accessorie nell’ambito di edifici rurali o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che, per la loro destinazione, non comportano pericolo per le persone.
Il Consiglio di Stato, invece, dapprima proteso ad includere tra le competenze del geometra la progettazione e la direzione di opere civili in cemento armato di modeste dimensioni e tali da escludere pericolo per l’incolumità delle persone in caso di difetto strutturale, in una recente interrogazione sostiene che la riconosciuta competenza dei geometri in ordine alle opere civili di modeste dimensioni non include mai strutture in cemento armato.
Dal quadro dinanzi riportato non emergono dunque certezze interpretative assolute, cosicché emerge certamente una prevalenza della tesi restrittiva, per cui la Corte di cassazione Sezione II civile, con sentenza n. 12193/2007 ha sancito la nullità del contratto intercorso tra un geometra e il committente avente oggetto la progettazione e la direzione di opere in materia riservata alla competenza professionale degli ingegneri e degli architetti.