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Leggi e norme del contratto della cessione di un ramo d’azienda

 - 1 commento - 19/10/2010

La cessione d’azienda, normata dall’art. 2112 del codice civile, è un’operazione che comporta il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata che può rafforzare l’attività imprenditoriale con agevolazioni di tipo fiscale, con una riorganizzazione aziendale, o per il passaggio generazionale all’interno dell’azienda di tipo familiare e infine per l’isolamento di un ramo in perdita.

Nel caso di trasferimento di un solo ramo lo stesso articolo stabilisce che lo stesso deve essere completamente autonomo dall’intera struttura aziendale. In merito a questo caso citiamo  un’ importante sentenza della Cassazione: “La cessione di un ramo d’azienda è legittima solo se la struttura è dotata di pregressa autonomia  organizzativa ed è idonea, già all’atto della cessione, a costituire un’entità economica unitaria, finalizzata allo svolgimento di un’attività volta alla produzione di beni e servizi. In assenza di tali requisiti non si può parlare di cessione di ramo d’azienda, ma di mera cessione di contratti di lavoro per il perfezionamento del quale è indispensabile il consenso dei lavoratori .”

La strutturazione e l’organizzazione dell’azienda sarà comunque,  in entrambi i casi, di intera cessione o solo di un ramo, l’oggetto esclusivo del trasferimento  e in quanto tale deve essere mantenuta dal nuovo imprenditore. Infatti è obbligatorio che il cambiamento della titolarità non muti l’esercizio dell’impresa nella sua struttura interna così come i rapporti di lavoro precedentemente intrapresi dal cedente.

Secondo la sentenza n. 550  del 31/05/2000 il rapporto di lavoro dei dipendenti dall’azienda ceduta non subisce alcuna interruzione in quanto annesso automaticamente al complesso aziendale. Le imprese con più di 15 dipendenti sono tenute a comunicare, 25 gg prima del trasferimento, alle associazioni sindacali, i motivi della cessione e le conseguenze giuridiche, economiche e sociali dei lavoratori. Il contratto di cessione disciplinato dall’art. 3 lettera b del 131/86 è soggetto a registrazione con un termine di 20 giorni dalla stipula dell’atto presso l’ufficio notarile della circoscrizione competente.

Nel contratto va indicata, l’attività svolta, l’elenco dei servizi e dei beni mobili e strumentali, i debiti e i crediti maturati, i rapporti di lavoro e il corrispettivo della cessione. Va citato , anche l’art. 2557 relativo al diritto di non concorrenza con il quale il cedente si impegna a non svolgere la stessa attività imprenditoriale per una durata di 5 anni.  E infine risulta importante specificare l’indicazione delle spese di registrazione del contratto stesso che, solitamente a carico del cessionario o divise in parti uguali.

Relativamente ai debiti aziendali , ai sensi dell’art. 2560 comma 2 entrambi gli attori dell’operazione, cedente e cessionario, rispondono del pagamento delle imposte insolute per l’anno in cui è avvenuto il trasferimento e per i due anni precedenti . Naturalmente la responsabilità del cessionario sarà strettamente correlata ai debiti pari al valore dell’azienda o del ramo ceduto. Ad ogni modo , non è da escludere che il cessionario possa essere all’oscuro delle passività fiscali del cedente, ragion per cui il comma 3 dello stesso articolo ne limita le responsabilità.

Inoltre è bene ricordare che il pagamento dei debiti di imposte , secondo l’art. 2 comma 3 lettera b Dpr 633/72, è esente IVA. Lo stesso articolo indica la non assoggettabilità dell’IVA all’ operazione di cessione d’azienda. L’acquirente subentra negli obblighi IVA relativi all’azienda dalla data in cui ha effetto la cessione.

Se l’operazione riguarda un ramo d’azienda non gestito con contabilità separata, il cedente dovrà presentare una dichiarazione annuale relativa alle operazioni Iva effettuate fino alla data in cui ha avuto effetto la cessione d’azienda, mentre il cessionario includerà nella propria dichiarazione le operazioni Iva successive. Se l’operazione riguarda un’azienda o un ramo d’azienda gestito con contabilità separata, l’acquirente dovrà includere nella propria liquidazione periodica anche le operazioni Iva relative all’azienda ceduta effettuate nel mese o trimestre in cui è avvenuta la cessione e dovrà dichiarare, oltre alle proprie, le operazioni Iva relative all’azienda ceduta effettuate dal cedente fino all’ultima liquidazione periodica prima della  cessione con  un’apposita comunicazione di dati annuali.

L’assoggettabilità riguarda, invece, l’imposta di registro; secondo l’art. 51 comma 4 la base imponibile è data dal valore complessivo dei beni aziendali compreso il  valore dell’avviamento. Il valore dichiarato è soggetto a controllo entro 2 anni dal pagamento dell’imposta principale; in caso di accertamento, se il giudizio tributario risulterà sfavorevole il cedente e il cessionario sono tenuti a versare un’ imposta complementare.

Infine, come per l’affitto d’azienda già trattato in un precedente articolo, l’operazione di cessione d’azienda può avere finalità elusive. Ma se l’elusione sta nel fatto di conseguire un vantaggio fiscale seguendo la via meno onerosa , il nostro ordinamento lo considera lecito. Infatti  la mancata violazione diretta delle norme e la messa in atto di un comportamento del tutto lecito, rende incompatibile l’elusione con la previsione di sanzioni (almeno di tipo penale). Sarebbe pertanto opportuno capire fino a che punto è consentito spingersi. L’unica clausola antielusiva a cui possiamo far riferimento è l’art. 37 bis Dpr n. 600/73 comma 3 che elenca i casi potenzialmente elusivi.

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