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Motivazione obbligatoria per sospensione attività

 - nessun commento - 04/12/2010

Corte Costituzionale, sentenza n. 310 del 5.11.2010. “ La giusta e doverosa finalità di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, non è in alcun modo compromessa dall’esigenza che l’amministrazione procedente ne dia conto, con apposita motivazione, dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato la decisione, con riferimento alle risultanze dell’istruttoria”.

E’ ciò che afferma una recentissima sentenza della Corte Costituzionale, emessa il 5 novembre scorso, la quale viene emessa in giudizio dal TAR Liguria in merito al ricorso presentato da un titolare di una pizzeria che esercitava anche il recapito da asporto. Da un’ispezione, la Direzione Provinciale del Lavoro di Genova disponeva la sospensione in quanto, dagli accertamenti, due fattorini addetti al recapito non risultavano in alcuna documentazione obbligatoria attestante l’eventuale assunzione o presenza dei lavoratori tranne che, come da verbale di ispezione, in copie di contratti di collaborazione occasionale esibiti ai funzionari ispettivi dal titolare stesso.

Malgrado ciò il provvedimento di sospensione viene comunque emesso e accolto dal TAR cui si il titolare aveva fatto ricorso senza tener conto delle gravi conseguenze sulla continuità dell’attività imprenditoriale e dell’impedimento di difesa scaturito dalla non motivazione. La Corte Costituzionale, invece, accoglie il ricorso del titolare della ditta e dichiara l’illegittimità  costituzionale dell’art. 14 comma 1 del D.Lgs 81/2008 che prevede espressamente la non applicabilità della normativa della Legge 241 del 1990 al provvedimento di sospensione.

Nel caso in questione l’art. 3 comma1 della 241, infatti, introdotto per le pubbliche amministrazioni al fine di esercitare canoni di imparzialità e trasparenza e per i cittadini al fine di tutelarsi contro gli atti delle amministrazione stesse, non viene attuato.illegittimità  costituzionale dell’art. 14 comma 1 del D.Lgs 81/2008, che prevede espressamente la non applicabilità della normativa della Legge 241 del 1990 al provvedimento di sospensione. Per cui la disattenzione di tale norma sottrae l’informazione della pratica  amministrativa e il procedimento logico secondo cui  agisce la stessa.

A seguito della decisione della Corte il Presidente del Consiglio dei ministri, interviene per dichiarare l’infondatezza della questione e  con la nota  prot. 25/segr/18802 dell’ 8 novembre 2010 obbliga gli ispettori a redigere un verbale che motivi ,sia pur sinteticamente, l’eventuale adozione del provvedimento di sospensione, al fine di consentire al destinatario del provvedimento un controllo di correttezza, coerenza e logicità dello stesso; tale obbligo va esteso a qualsiasi provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l’organizzazione amministrativa e lo svolgimento dei pubblici concorsi.



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