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Cassazione penale, sez. III, Sentenza 28.10.2010 n. 38224. Il reato di occultamento e distruzioni di scritture contabili si configura quando gli agenti verificatori non rinvengono la documentazione utile alla ricostruzione del volume d’affari o dei redditi dell’azienda, anche se reperibili presso i clienti. La sentenza viene pronunciata sul ricorso per cassazione da parte del PM, in merito a una sentenza del GIP del Tribunale di Udine, secondo la quale nessun reato era imputabile a un titolare di un’ impresa che aveva occultato 12 fatture, poi reperite presso i clienti dell’impresa stessa.
La sentenza del GIP , malgrado considerasse che tale agire avesse procurato l’impossibilità di ricostruire la situazione reddituale dell’impresa , rilevava che non appariva comunque possibile stabilire se il mancato ritrovamento documentale facesse riferimento a un’omissione originaria: in altre parole non era mai stata conservata, o ad una eliminazione avvenuta successivamente, per evadere le imposte sui redditi.
Il ricorso, denunciando violazione di legge sulla pronuncia d’improcedibilità (per aver il GIP richiamato una massima che non calzava al caso in esame) e stante che l’accertata omessa conservazione delle scritture contabili obbligatorie integrava il reato tributario per emissione delle fatture da parte dell’impresa e per la successiva consegna delle stesse ai clienti, chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale di Udine, e trova accoglimento.