richiedi consulenza


call center
02 92 95 12 04

Crea pdf dell'articolo

Responsabilità del committente

 - nessun commento - 31/01/2011

L’inosservanza di rischi o potenziali scelte conseguite con superficialità o per semplici ragioni economiche sostanziano la responsabilità del soggetto, che per la realizzazione di un’opera, sceglie un’impresa considerandone i requisiti tecnico – professionali e un progettista col quale concordare le migliori soluzioni tecnico – operative.

E’ palese che il soggetto in questione non è altro che il committente dei lavori al quale si attribuiscono precise responsabilità di carattere penale e amministrativo.

A tal proposito la ns legislazione ha ampliamento argomentato e di recente ribadito che il committente è il soggetto obbligato all’osservanza degli obblighi imposti in materia di sicurezza (Cassazione sez. III n. 7209 del 25/01/2007) e ancor prima che lo stesso costituirebbe il “perno” attorno al quale ruota la sicurezza nei cantieri(Cass. Sez. III n. 28774 del 07/07/2003).

Il committente per esonerarsi da eventuali imputazioni deve tempestivamente nominare un responsabile lavori in  relazione agli adempimenti da osservarsi in sicurezza,  infatti secondo un’ altra sentenza (Cass. Sez IV n. 23090 del 10/06/2008) il Rup, il Progettista e il Direttore dei lavori non corrispondono automaticamente ai responsabili dei lavori, ma devono essere destinatari di incarichi specifici e forniti di delega.

L’ultima decisione della Cassazione risalente al 1° dicembre 2010  n. 42465, avvalora le precedenti : in assenza di un direttore lavori atto a rivestire il ruolo di garanzia nei confronti della sicurezza del lavoratore, il committente si assumerà interamente il rischio dell’organizzazione.

Teniamo quindi sottolineare la necessità di un conferimento di un incarico formale in cui, ai fini dell’operatività dell’esonero dalle responsabilità del committente, devono essere specificati con chiarezza i compiti che il committente stesso intende trasferire al responsabile dei lavori. Inoltre tale incarico,  deve essere necessariamente trasfuso in atto scritto  nel quale venga precisato la natura e l’estensione dell’incarico stesso e dei compiti affidati.

Commenta

(obbligatorio)

(obbligatorio)

Lascia questi due campi così come sono: