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La certificazione che attesta la qualificazione dei requisiti per l’acquisizione da parte di commesse per grandi opere pubbliche (Attestazione SOA), deve essere ottenuta sulla presentazione di documenti autentici e non può essere validata se fondata su atti non veritieri. In caso contrario l’attestazione sarà annullata anche se le false dichiarazioni non saranno imputabili all’impresa che ha ottenuta la certificazione da una SOA che , per prima, ne ha omesso l’imputabilità a causa di una mancata o superficiale verifica relativa alle pregresse richieste dell’impresa stessa.
La recente sentenza n. 7646 del 28 ottobre scorso viene pronunciata sul ricorso presentato dall’ impresa D.N. srl contro la AXSOA (Soc. che ha rilasciato la certificazione ) e l’Autorità di Vigilanza dei lavori Pubblici che le ha revocato l’attestazione di qualificazione. Ma per meglio comprendere i fatti dobbiamo andare a ritroso.
Infatti l’impresa D.N. SRL ottiene una prima attestazione SOA dalla Cqop, ma quest’ultima in sede di verifica trova irregolarità per lavori mai realizzati e ne da comunicazione all’Autorità di Vigilanza per i lavori pubblici la quale ne chiede l’immediata restituzione e dispone l’archiviazione del procedimento, annotando sul casellario informatico che il rilascio era stato effettuato in base a falsa certificazione.
Successivamente, la stessa D.N. Srl presenta una nuova richiesta di attestazione, stavolta alla Società AXSOA, la quale omettendo la valutazione della pregressa situazione e ritenendo, erroneamente, che l’archiviazione da parte dell’Autorità di Vigilanza relativa alla precedente attestazione non comportasse altra verifica riguardo la veridicità documentale, rilascia la nuova attestazione, divenuta poi oggetto del provvedimento di revoca.
Con l’udienza del 12/10/2010 il ricorso viene respinto con la decisione dell’annullamento dell’attestazione alla società ribadendo il fatto che la richiesta di attestazione presentata da un soggetto che, in passato, ha già conseguito attestazione di qualificazione fornendo dati oggettivamente falsi, il soggetto preposto alla definizione dell’istanza non può omettere di verificare l’imputabilità o meno al soggetto istante della pregressa falsità.