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Ritardi della Pubblica Amministrazione

 - nessun commento - 14/04/2011

La domanda di risarcimento del danno da parte di un privato nei confronti della pubblica amministrazione a causa del ritardo con cui quest’ultima ha rilasciato un’autorizzazione è ammissibile e trova accoglimento.

E’ il caso oggetto della sentenza n. 1739 del 21/03/2011 del Consiglio di Stato emessa nelle specie di  un’impresa che presentava alla Regione di competenza territoriale, in data 30 aprile 2008, istanza di autorizzazione per la realizzazione di un impianto di stoccaggio e recupero di rifiuti speciali, lavaggio e bonifica di autocisterne.

A causa del mancato provvedimento entro i 150 giorni ( ai sensi degli artt. 18 e 19 della Legge regionale  N. 10/ 99) dalla data di presentazione dell’istanza, la Regione viene chiamata in giudizio per ricorso presentato dall’impresa. Il provvedimento regionale infatti era intervenuto solo in data 27 ottobre 2009 con oltre un anno di ritardo senza alcun elemento atto a giustificarlo.

Di conseguenza l’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento con il ritardo di oltre un anno nel rilascio dell’autorizzazione provoca il risarcimento del danno da ritardo.
Il ritardo, di qualunque procedimento, riconosciuto dannoso per il fatto che va a costituire una variabile nella predisposizione e nell’attuazione dei piani finanziari dell’impresa condiziona la convenienza economica del progetto.

I danni causati dall’inerzia della p.a. infatti si concretizzano nel fatto che l’impresa ha visto irrealizzati i suoi investimenti con una perdita in termini di interessi passivi, dal momento della domanda a quello del provvedimento, di costi per consulenza non dimostrati dall’impresa e per gli utili non realizzati e solo desumibili dai bilanci di altre imprese che hanno invece potuto partecipare all’investimento.

Accertate le perdite economiche dimostrabili, all’impresa vengono riconosciuti 52.000 euro corrispondenti agli interessi passivi da settembre 2008 a ottobre 2009 oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dal 27 ottobre 2009 ad oggi e gli interessi compensativi calcolati nella misura legale separatamente sul capitale via via rivalutato dalle singole scadenze mensili fino al soddisfo.

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