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A fronte degli aggiornamenti normativi relativi al D.Lgs 231/2001, seguiamo quanto emerso dalla Giurisprudenza in questi ultimi anni per comprendere meglio l’estensione del decreto ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose, commesse in violazione alla normativa a tutela dell’igiene e della sicurezza sul lavoro. Tale svolta avviene nell’agosto del 2007: l’inserimento di tali reati viene connesso al fatto che la mancata adozione di misure di sicurezza è legata a benefici economici per cui a un vantaggio alla società in termini di risparmio di costi.
In proposito, la sentenza del Tribunale di Trani, sez. distaccata di Molfetta, del 26 ottobre 2009, ha coinvolto 3 aziende responsabili di non essersi dotate di un modello organizzativo idoneo a prevenire i reati sopracitati. La sentenza fa riferimento alla triste vicenda che aveva coinvolto alcuni operai che si erano calati all’interno di un serbatoio e poi, rimanendo intossicati da acido solfidrico, avevano perso la vita o riportato gravi lesioni.
Fra gli imputati persone fisiche e giuridiche le quali vengono ritenute colpevoli di negligenza, inosservanza delle leggi e dei regolamenti previste per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Gli operai infatti si introducono all’interno del container privi di un imbracatura collegata a un sistema di sollevamento esterno tale da consentire l’immediata risalita in caso di emergenza, privi di autorespiratore, di scheda dati sicurezza la quale avrebbe fornito informazione tossicologica sugli effetti del riscaldamento degli ossidi di zolfo nonché sui rischi derivanti da agenti chimici.
In tal caso è naturalmente difficile pensare che il vantaggio per la società possa essere connesso al decesso di un dipendente o la possibilità che vi sia stata la volontà di commettere tale reato ma non aver adeguato la propria struttura correttamente e rilevata la volontà della società a non investire in sicurezza per un conseguente vantaggio economico legato al risparmio di spesa consente l’applicazione della 231 anche per questa tipologia di reato.
L’indagine avendo messo in luce gravissime carenze sulle condizioni di sicurezza e sull’omessa formazione e informazione degli operai senza l’adozione e l’attuazione di un modello di organizzazione e gestione idoneo, ha determinato la decisione del giudice con la disposizione di condanne a pene detentive e interdittive per concorso in omicidio colposo plurimo e a pene pecuniarie che hanno raggiunto un importo pari ad € 1.400 000,00.
Le sanzioni risultano pesanti e rischiano di compromettere il futuro di un’ azienda grande o piccola che sia ma del resto il settore imprenditoriale necessita di un modello organizzativo di base da utilizzare come indispensabile strumento di contrasto per gli infortuni ma anche come strumento di tutela aziendale in quanto consente di esimere la società dalle gravi conseguenze previste dalla legge.
[...] La norma prevede espressamente che l’impresa, può vedere esclusa o attenuata la propria responsabilità , se dotata di un apposito modello organizzativo. Un modello, il cui obiettivo non è altro che eliminare tutte le carenze organizzative che possono dar origine al reato. Malgrado la mancata adozione del modello non comporti alcuna sanzione, di certo espone l’impresa a rischi legati a potenziali reati per i quali si può essere chiamati a rispondere anche in sede penale (sentenza del Tribunale di Trani del 26.10.2009). [...]