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Tar Toscana sez. II del 04/02/2011 n. 233
- nessun commento - 22/02/2011La giurisprudenza offre un’ampia casistica che ci permettere ancora di argomentare sul tema della Salute e della Sicurezza dei luoghi di lavoro. L’ultima sentenza arriva dal Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Toscana del 04 febbraio scorso .
La vicenda riguarda un’importante impresa operante nel settore dell’abbigliamento e l’Asl territorialmente competente. Nel 2009 , a seguito di un sopralluogo nel punto vendita, da parte dell’Asl di Firenze, l’impresa impugnava il “foglio di disposizioni” con cui l’Unità Funzionale di prevenzione aveva stabilito che, entro 60 giorni dalla prescrizione, le postazioni di lavoro alle casse dovevano essere organizzate in modo da permettere l’alternanza della postura dei commessi.
Mediante l’applicazione dell’art. 10 del Dpr 520/55 impartivano disposizioni esecutive che implicavano l’apprezzamento tecnico e in conformità anche all’allegato IV punto 1.11.15 del D.Lgs 81/2008 prescrivevano come il datore di lavoro doveva consentire ai dipendenti di lavorare stando seduti.
L’impresa denunciando la violazione degli artt. 15( rispetto dei principi ergonomici), 63 e 64 ( luoghi di lavoro conformi alle norme di salute e sicurezza), e dell’ allegato sopracitato contrariavano le conclusioni dell’Asl sulle necessità lavorative addotte.
Oltretutto, in contrasto a quanto riportato dagli operatori dell’Asl , nel “foglio di disposizioni” gli addetti all’esercizio non svolgevano esclusivamente attività di cassa ma erano preposti anche alla vendita e all’assistenza alla clientela. Per cui l’attività degli addetti, caratterizzata da continui spostamenti, produceva l’impossibilità di assumere una postura statica e, inoltre, in considerazione dell’afflusso della clientela, la presenza di sedili sarebbe stata di intralcio agli spostamenti, con un conseguente rallentamento dell’attività . L’impresa prosegue il ricorso affermando che il tempo trascorso alle casse era di gran lunga inferiore a quello trascorso in piedi per l’assistenza ai clienti.
Inoltre trattandosi di una misura di prevenzione dei rischi, priva di connotazioni sanzionatorie, la sua adozione non può essere considerata sottratta alla preventiva instaurazione di un effettivo contraddittorio con il datore di lavoro, destinatario delle regole.
Infatti , secondo gli artt. 70 e seguenti della Legge n. 241/90, si consente la partecipazione procedimentale a tutte le parti interessate e controinteressata a condizione che sia provata la sostanziale inutilità della partecipazione. Per tale motivo si conviene con l’impresa ricorrente
che lamenta di non essere stata posta in grado di tutelare le proprie ragioni all’interno del procedimento. In effetti doveva essere messa a conoscenza dell’esito del sopralluogo per poter presentare le proprie osservazioni e controdeduzioni.
Si decide, pertanto, che la mancata prerogativa procedimentale dell’impresa produce l’illegittimità
delle prescrizioni impartite dall’Azienda Sanitaria Locale, e per tale ragione si procede con l’annullamento delle stesse.