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Ultime sul DURC
- nessun commento - 14/03/2011Secondo le ultime sentenze del Consiglio di stato , n. 83, 789,1228 del 2011, le imprese che presentano un durc incompleto possono comunque aggiudicarsi un appalto.
Nel caso in cui un concorrente richiedendo il documento unico di regolarità contributiva si vede rilasciare un documento , privo di accertamenti negativi ma altresì privo di nulla osta da parte di un istituto previdenziale, non può subire le conseguenze di un esclusione da una gara in considerazione del fatto che la mancata pronuncia dell’Istituto non inficia e compromette la reale regolarità contributiva.
Inoltre in caso di gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale, la stazione appaltante può valutarne l’entità tenendo conto che le risultanze del durc sono elementi indiziari, da cui non può prescindere, ma che non esauriscono le possibilità d’accertamento della sussistenza di una violazione più o meno grave. Ove l’impresa abbia commesso una violazione accertata con sentenza passata in giudicato, ma successivamente regolarizzata mediante il pagamento di quanto dovuto, deve essere ammessa alle procedure d’affidamento.
Infine qualora il bando prescriva genericamente la presentazione del durc il concorrente con pendenze contributive può compiere autonomamente una valutazione di gravità o meno del debito, e può fornire documentati chiarimenti che sorreggano la valutazione di non gravità e smentiscano la stessa entità del debito contributivo, come risultante dal DURC; allo stesso tempo la stazione appaltante, a fronte di elementi concreti e specifici forniti dal concorrente che siano discordanti con i dati riportati nel DURC ed in considerazione dell’opinabilità del metro di valutazione che ne consegue dalla generica previsione di bando, deve accertare l’effettiva entità della violazione contributiva e verificarne l’effettiva importanza.
Se invece il bando richiede che debbano essere dichiarate tutte le violazioni contributive in cui il concorrente sia eventualmente incorso, la stazione appaltante valuterà ampiamente l’illecito per poter procedere all’esclusione dalla gara, in ragione, evidentemente, di una causa che non sia solo quella, sostanziale, dell’essere stata commessa una grave violazione (nella specie contributiva), ma anche quella, formale, di aver omesso una dichiarazione prescritta dal bando.