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Vizi della cosa venduta

 - nessun commento - 26/10/2010

La legge prevede un sistema di tutele a favore del compratore e del venditore in caso di inesatti adempimenti dell’uno o dell’altro soggetto. L’art. 1669 del codice civile tende a disciplinare le conseguenze dannose che incidono sugli elementi strutturali dell’opera, a causa di vizi presenti nell’immobile riconoscibili  e occulti , nonché quelli che il venditore ha taciuto in mala fede.

Naturalmente, il semplice sospetto della cattiva esecuzione dell’opera non è sufficiente per procedere alla denuncia, infatti secondo l’art. 1513 e 696 è importante richiedere un accertamento tecnico  anche prima di qualsiasi autonoma riparazione del vizio. Riguardo l’azione del danno di cui all’art 1494 il compratore fa valere l’inadempimento del venditore all’obbligo di comportamento di cui all’art 1490 che sancisce che deve rendere l’ immobile idoneo all’uso cui è destinato e deve comunicarne gli eventuali vizi all’acquirente.

Pertanto una volta acquisita consapevolezza di eventuali irregolarità il compratore ha diritto a denunciare entro 8 giorni l’accaduto a mezzo raccomandata. Il mancato rispetto dei termini stabiliti dalla legge determina l’estinzione della garanzia. Il venditore accertando il vizio lamentato può accettare la risoluzione del contratto, ridurre il prezzo di vendita (art. 1492 cod. civ.) o provare di non essere responsabile o di aver ignorato senza colpa i vizi dell’immobile. Il compratore della cosa viziata è quindi tutelato con la risoluzione del contratto (azione redibitoria) o con la riduzione del prezzo (azione estimatoria) , previste dall’art. 1492, comma II, c.c.

L’azione redibitoria è un’azione che sussiste indipendentemente dall’eventuale colpa o dolo del venditore. La risoluzione del contratto comporta il ripristino della situazione anteriore, così come previsto dall’art. 1493 c.c.: il venditore deve restituire il prezzo e rimborsare le spese ed i pagamenti legittimamente fatti per la vendita, mentre il compratore deve restituire la cosa vendutagli. L’azione estimatoria, invece, consiste nella riduzione del prezzo: tale riduzione si eseguirà diminuendo il prezzo pattuito di una percentuale pari a quella che rappresenta il difetto che il valore effettivo dell’immobile subisce a causa dei vizi.

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