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Bencéè la prima normativa sismica nel nostro paese risalga al 1971, solo a partire dal 1974 ha cominciato a subire le prime evoluzioni, sino ad arrivare al 2003 con l’ordinanza n. 3274 del Consiglio dei Ministri (introduzione della classificazione sismica del territorio nazionale) e infine con il d.m. 14/01/08 (l’introduzione dell’obbligatorietà dell’analisi sismica degli edifici).
Il decreto raccoglie le NTC ossia le Norme Tecniche per le Costruzioni che disciplinano la progettazione, l’esecuzione e il collaudo delle costruzioni al fine di garantire la pubblica incolumità e rappresentano la più avanzata espressione riguardo la valutazione della pericolosità sismica del territorio nazionale.
L’aver saputo individuare le zone e gli edifici a maggior rischio sismico ha contribuito anche a migliorare le tecniche che riducono le vulnerabilità strutturali mediante l’impiego di materiali innovativi , poco invasivi e altamente efficaci negli interventi di recupero e/o nel consolidamento di elementi strutturali o di intere parti degli edifici.
Proprio in merito agli interventi di recupero e consolidamento si parla di “adeguamento sismico”. Infatti le NTC pretendono che l’edificio esistente venga adeguato sismicamente , in altre parole venga garantita la sicurezza come se si trattasse di una nuova costruzione. Previsto che la valutazione di sicurezza venga effettuata ad ogni intervento strutturale sia prima che dopo, il progettista deve esplicitare , in una relazione, i livelli di sicurezza già presenti e quelli raggiunti con l’intervento, nonché le eventuali limitazioni da imporre nell’uso della costruzione.
Le NTC classificano gli interventi in 3 tipi:
- di adeguamento per conseguire i livelli di sicurezza previsti dalle norme;
- di miglioramento per aumentare la sicurezza strutturale esistente;
- di riparazione per consentire comunque miglioramenti alle condizioni preesistenti.
In sintesi l’adeguamento risulta obbligatorio per le trasformazione strutturali dell’edificio, in particolare per interventi di sopraelevazione , in caso di carichi trasmessi in fondazione più del 10 %, per interventi di ampliamento con giunto tecnico riempito da materiale quale polistirolo, o laterizi leggeri e fragili, al fine di rendere indipendente la parte ampliata, in caso di sisma, e infine per interventi di ampliamento senza giunto. Solo in quest’ultimo caso, l’adeguamento verrà esteso a tutta la costruzione in quanto l’ampliamento è strutturalmente unito all’edificio esiste