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Cartello di cantiere

 - 7 commenti - 05/01/2011

Vivendo quotidianamente e intensamente la professione, capita a volte di dare per scontate nozioni, convenzioni o comportamenti che solo nel momento in cui vengono meno ci si sofferma ad approfondire. Nello specifico, oggi un collega mi chiedeva delucidazioni su quale  fosse la normativa e i regolamenti che imponessero gli obblighi in merito al così detto ”cartello di cantiere”.

A fronte di una ricerca comune, riportiamo quanto emerso, al fine di dare un aiuto ai nostri colleghi che dovessero incorrere in questo quesito, resta inteso che ringraziamo fin d’ora chi dovesse segnalarci o integrare quanto da noi riscontrato.

Il cartello di cantiere è l’elemento che deve contenere una serie di informazioni quali:

1.    tipologia d’intervento da realizzare;
2.    permesso di costruire o altra autorizzazione;
3.    generalità del committente;
4.    generalità dell’impresa costruttrice;
5.    generalità dei subappaltatori;
6.    generalità del progettista;
7.    generalità direttore dei lavori;
8.    generalità del progettista strutturale;
9.    generalità del direttore lavori strutturale;
10.    generalità del coordinatore per la progettazione e quello per l’esecuzione dei lavori;
11.    generalità del responsabile della sicurezza;
12.    generalità del progettista e D.L. impianto elettrico;
13.    generalità del progettista e D.L. impianto meccanico;

Inoltre se trattasi di appalto pubblico da specificare:

14.    importo totale dei lavori con la divisione tra importi a base d’asta, importi oneri sicurezza (diretti e indiretti);
15.    sconto applicato per l’aggiudicazione sull’appalto;
16.    responsabile unico del procedimento;
17.    durata dei lavori.

Capita molto spesso di osservare, all’ingresso dei cantieri, tabelle riportanti solo informazioni parziali dei dati sopra elencati e talvolta neppure quelli. Risulta necessario puntualizzare che “il cartello di cantiere” non viene preso in visione solo dagli organi di vigilanza, ma anche dalla popolazione che intende capire come verrà modificato il territorio, l’impatto che l’intervento potrebbe avere sulle proprie abitudini e anche sull’ambiente circostante.

Un cartello di cantiere che contenga tutti i crismi di legge, se integrato anche con un rendering dell’intervento, favorisce la trasparenza sulle opere in progetto e viene accolto favorevolmente dalla popolazione interessata e non ultimo per importanza anche nei confronti degli organi di vigilanza. Contrariamente quando questo adempimento viene trascurato a causa della fretta, disattenzione o la superficialità, può comportare responsabilità anche gravi per l’impresa esecutrice dei lavori.

A fronte di quanto esposto, che sicuramente in alcune sue sfaccettature può essere considerata esclusivamente buona prassi, non va dimenticato che la mancata esposizione del cartello (o la sua illeggibilità) comporta sanzioni amministrative.

Ricordiamo le fonti normative principali che governano questo adempimento sono:

D. LGS 81/08 art 90 c. 7
“Obblighi del committente o del responsabile dei lavori”
…omissis…..

7. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle
imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del
coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per
l’esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001- s.o. n. 239)
aggiornato al d.lgs. n. 301 del 2002
Sezione III – Procedimento
Art. 20 (R) – Procedimento per il rilascio del permesso di costruire
(d.l. 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493)
7. ……omissis…..  Dell’avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all’albo pretorio.
Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio.
TITOLO IV – Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni
Capo I – Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia e responsabilità
Art. 27 (L) – Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia   (Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 4; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art.107 e 109)
4. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibito il permesso di costruire, ovvero non sia apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione all’autorità giudiziaria, al competente organo regionale e al dirigente del competente ufficio comunale, il quale verifica entro trenta giorni la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti.
Inoltre su tutti i regolamenti edilizi comunali, sono presenti i contenuti del cartello stesso e le modalità di segnalazione a terzi del cantiere stesso. A titolo indicativo ne viene riportato  uno stralcio.

Regolamento edilizio.
…omissis…..

Cantieri di lavoro
1. In tutti i cantieri di lavoro deve essere affissa, in vista al pubblico, una tabella chiaramente leggibile in cui siano indicati:
a) nome e cognome del titolare della concessione ed, eventualmente, dell’amministrazione pubblica interessata ai lavori;
b) nome e cognome e titolo professionale del progettista e direttore dei lavori;
c) nome, cognome e qualifica del coordinatore per la progettazione dei lavori di cui all’art. 3 del D. Lgs 494/96 e s.m.;
d) generalità dell’impresa costruttrice o indicazione che i lavori sono eseguiti in economia diretta;
e) nome, cognome e qualifica del responsabile dei lavori di cui all’art. 2 del D. Lgs. 494/1996 e s.m. qualora designato o dell’assistente;
f) nome, cognome e qualifica del coordinatore per l’esecuzione dei lavori di cui all’art. 13 del D. Lgs 494/96 e s.m.;
g) indicazione del numero e della data della concessione edilizia o dell’autorizzazione.
2. Qualsiasi cantiere deve essere recintato ed organizzato con segnalazioni di pericolo e di ingombro diurne (bande bianche e rosse) e notturne (luci rosse), dispositivi rifrangenti ed integrazioni di illuminazione stradale, messe in opera e gestite dal costruttore che ne è responsabile; in presenza di elevatori e quando i materiali da costruzione e quelli di rifiuto non possano essere allontanati immediatamente dopo il loro scarico, il luogo del lavoro dovrà essere delimitato con assito chiuso o pannelli in lamiera con altezza di almeno ml. 2,50 lungo i lati prospicienti spazi pubblici; è assolutamente vietata, a tutela della pubblica incolumità, la delimitazione dell’area con pali di ferro o altro materiale avente altezza inferiore a ml. 2,50.
3. Il cantiere deve avere porte apribili verso l’interno, munite di serrature o catenacci, che ne assicurino la chiusura nelle ore di sospensione dei lavori.
Apposizione tabelle cantieri (L. 19/3/1990, n. 55)
Si ricorda che al fine di consentire una adeguata conoscenza dell’opera in esecuzione, tutti i soggetti pubblici e privati che realizzano opere pubbliche o di interesse pubblico sono tenuti all’apposizione ed alla manutenzione, durante tutto i il periodo di esecuzione dei lavori,di adeguata tabella cantiere.
“Apposizione tabelle cantiere, Legge 19/03/1990 n. 55 art.18.”.

Ai fini sanzionatori la normativa di riferimento è:

Art. 44 (L) – Sanzioni penali
(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, artt. 19 e 20; d.l. 23 aprile 1985, n. 146, art. 3, convertito in legge 21 giugno
1985, n. 298)
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica:
a) l’ammenda fino a 10.329 euro per l’inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità
esecutive previste dal presente titolo, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi,
dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire;
b) l’arresto fino a due anni e l’ammenda da 5.164 a 51.645 euro nei casi di esecuzione dei
lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante
l’ordine di sospensione;
c) l’arresto fino a due anni e l’ammenda da 15.493 a 51.645 euro nel caso di lottizzazione
abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell’articolo 30. La stessa
pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico,
artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o
in assenza del permesso.
2. La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, dispone la
confisca dei terreni, abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite. Per effetto della confisca i
terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del comune nel cui territorio è avvenuta la
lottizzazione. La sentenza definitiva è titolo per la immediata trascrizione nei registri immobiliari.
2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi suscettibili di
realizzazione mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell’articolo 22, comma 3, eseguiti in
assenza o in totale difformità dalla stessa.
(comma aggiunto dal d.lgs. n. 301 del 2002)

Inoltre per chi ne fosse interessato ai più recenti orientamenti giurisprudenziali consigliamo di scaricare il pdf a questo link.

Alla fine di questo excursus normativo teniamo ribadire a Imprese e Committenti, che a prescindere dalle norme e alla giurisprudenza in materia, la tabella di cantiere dovrebbe essere sempre fatta in modo chiaro, completo e ordinato essendo posta verso l’esterno del cantiere e pertanto visibile e consultabile anche dalle persone non addette ai lavori oltre ad essere un modo autoreferenziale per farsi conoscere.

  • Stefania scrive:

    Ringrazio per le informazioni e pongo una questione che mi è capitata oggi.
    Ho ricevuto una sanzione sull’esposizione di un cartello di cantiere riguardante due pratiche edilizie private (dimensioni 1m x1,5m) per mancato pagamento dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (DL 507/93 art.17). Può un cartello di cantiere essere considerato “pubblicità” ??!!

  • admin scrive:

    Ottimo quesito quello proposto.
    Premesso che io non sono un giurista, ma se ritieni di avvalerti di un avvocato per un eventuale ricorso qui sul sito ne trovi quanti te ne servono (http://www.multripla.it/consulenza-legale-impresa/) , siamo in una situazione controversa.
    Il DL 507/93 art.17 che hai menzionato al comma i) recita:
    i) sono esenti le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
    A questo punto dovresti verificare se nel regolamento comunale sono individuate le dimensioni minime del cartello di cantiere.
    Il fatto assodato è che siamo precipitati nell’assurdo, se gli organi di vigilanza sanzionano per queste cose …..

  • Stefania scrive:

    Ho già verificato il regolamento comunale che ovviamente non specifica nè misure minime nè massime per i cartelli di cantiere. Ho verificato anche le misure dei cartelli precompilati venduti normalmente contattando anche qualche ditta (a cui non sono mai capitati casi simili) e sono quasi tutti maggiori di 0,5 mq. Preciso che il comune è quello di Breganze in provincia di Vicenza (dovesse mai essere utile a qualcuno …).

  • admin scrive:

    Effettivamente gli estremi per contestare la sanzione ci sarebbero tutti, ma ne varrebbe effettivamente la pena? non dimenticando di mettere sul piatto della bilancia tra i si e i no il non trascurabile particolare che Lei in quel comune ha in corso dei lavori…
    Per tutta franchezza le aggiungo che ho dato una risposta maledettamente politica che non è in linea con il mio modo di agire in determinate situazione faziose e prive di senso come nel suo caso.

  • silvestro scrive:

    appaltati i lavori di rifacimento frontalini,la ditta appaltatrice ha posto in essere il cartello cantiere all’interno del fabbricato e non sulla atruttura del ponteggio,in modo che possa essere visto e letto se è regolare dagli organi competenti.Il quesito è dove va posto questo benedetto cartello cantiere?

  • admin scrive:

    Il cartello di cantiere va posto in una posizione che risulti visibile e leggibile dagli organi di vigilanza e dall’utenza.
    Ne deriva pertanto che dovrà essere posizionato verosimilmente in una zona principale, esempio ingresso cantiere o comunque su un fronte principale visibile dall’esterno dello stesso cantiere.

  • antonio scrive:

    Qualcuno sa dirmi qual’è la normativa che prevede di specificare il progettista delle strutture nei cartelli di cantiere? Per quanto ne so questa figura non esiste per la legge italiana, esiste soltanto il progettista il quale deve avere le competenze professionali definite dai regolamenti.
    grazie

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