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CIA, SCIA, DIA
- 1 commento - 03/02/2011Il legislatore con i DD.LL. n 40/2010 e n 78/2010, ha ampliato l’attività edilizia libera e sostituito la dichiarazione di inizio attività (DIA) con la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Il decreto n 40/2010, ha ampliato l’attività edilizia libera, perciò, si possono eseguire senza titolo abilitativo, oltre ad opere minori, anche la manutenzione straordinaria purché non interessino parti strutturali, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici.
A tal riguardo è necessario presentare una comunicazione di inizio attività (CIA) accompagnata, per la manutenzione straordinaria, da una relazione tecnica. Per onestà di cronaca va detto che le Regioni hanno impugnato il provvedimento, rivendicando la propria competenza sul governo del territorio. La SCIA ho sollevato di da subito numerosi dubbi interpretativi e non solo (vedesi nostri precedenti articoli), che ne hanno messo in dubbio l’applicabilità nel settore edilizia e la bontà di tale provvedimento.
Il Ministero alla semplificazione normativa, ha affermato che: la SCIA si applica all’edilizia; sostituisce la DIA nelle leggi statali e regionali, ma non interferisce con il permesso di costruire e la super DIA; ma nelle arre vincolate occorre acquisire preventivamente l’autorizzazione paesistica. Risulta doveroso sottolineare, che mentre la DIA richiedeva di attendere 30 giorni, prima di iniziare i lavori, con la SCIA l’avvio delle attività può essere immediata dopo la presentazione in Comune.
Specifichiamo che la SCIA deve essere corredata da un’asseverazione da parte di un tecnico abilitato, nei quali risultino soddisfatti i requisiti di legge, nonché dagli elaborati tecnici necessari (sostanzialmente gli stessi allegati previsti per la DIA).
Tentando di riassumere per semplificare la questione, diciamo che la SCIA, in pratica, si applica a: interventi di manutenzione straordinaria, ma che non incidono su aspetti strutturali, a risanamento e restauro, a ristrutturazione edilizia “leggera”(e quest’ultimo aggettivo non è male), a varianti in corso d’opera al permesso di costruire.
Va pertanto specificato, che dopo la presentazione della SCIA, all’ufficio di riferimento, i poteri di vigilanza del Comune sul territorio, possono essere fatti valere entro 60 giorni dalla presentazione, infatti l’autorità pubblica, può esercitare i poteri inibitori vietando la prosecuzione dell’attività e ordinato la rimozione degli eventuali effetti dannosi, in caso di accertamento di carenze di requisiti di legge. Contrariamente scaduti i 60 giorni, i poteri sanzionatori sembrano subire un affievolimento in quanto sono attivabili solo se si ravvisa un “pericolo” di danno al patrimonio artistico culturale, per l’ambiente (non si cita espressamente il paesaggio), per la salute, o per la sicurezza pubblica, salvo che non si possa ripristinare la legalità dell’intervento.
Non incontra, invece, limiti temporali il potere di vigilanza dell’amministrazioni in presenza di dichiarazioni false o mendaci. Restando comunque applicabili gli istituti dell’annullamento della revoca, anche se si sottolinea che nel Testo Unico dell’Edilizia i titoli abitativi sono irrevocabili.
Questa peculiare disciplina delle sanzioni, desta problemi applicativi, in quanto non è chiaro il rapporto su quanto previsto dal Testo Unico dell’Edilizi per la DIA.
Le domande più comuni sono: cosa succede se non si presenta la SCIA? Permane l’accertamento di conformità in sanatoria? Si deve comunicare la fine lavori? E’ necessario presentare il DURC?
La soluzione praticabile potrebbe essere che trovino applicazione le norme del Testo Unico dell’Edilizia compatibili con le disposizioni sulla SCIA.
A ben vedere, si ripropone poi il problema giuridico di che cos’è la Scia: non un provvedimento perché è una dichiarazione del privato, però è soggetta ad annullamento da parte del Comune, come avviene tra i provvedimenti amministrativi veri e propri. Quindi la questione non risulta teorica , ma incide, com’è già successo per la DIA, sui rapporti con gli istituti di credito, i notai, gli acquirenti e i terzi.
Un aiuto può arrivare da un altro provvedimento emanato successivamente, ossia il Dpr n. 160/2010 all’art. 5 che riordina lo sportello unico delle attività produttive e qualifica la ricevuta rilasciata a seguito della presentazione della Scia, come titolo autorizzativo, ai fini del ricorso agli ordinari rimedi di tutela dei terzi e di autotutela dell’amministrazione.
Sottolineiamo che la DIA non sparisce dall’ordinamento, in quanto permane questa alternativa al permesso di costruire (la così detta SuperDIA) disciplinata dal Testo Unico Edilizia e dalle leggi regionali.
Il legislatore prosegue, dunque, sulla strada di affidare le funzioni istruttorie e verifica di conformità ai tecnici incaricati dai proprietari, riservandosi l’attività di controllo posteriori. Si ricorda però che la L. n. 241/1990 ha affermato il principio che a fronte di un’istanza del privato l’amministrazione ha il dovere di rispondere entro termini predeterminanti con conseguente rilascio del provvedimento. Nonostante ciò ha continuato a imperare il silenzio rifiuto che è la negazione del diritto ad avere una risposta. Si deve anche considerare che in molti casi di interpretazione delle prescrizioni di piano e delle norme tecniche non è agevole, per cui l’asseverazione non è sempre semplice.
Riassumendo il panorama generale sulla semplificazione introdotte, prima avevamo attività edilizia libera e DIA , oggi attività edilizia libera, CIA, CIA con relazione, SCIA per interventi sull’edificato.
La semplificazione è servita !!
eccerto,qualcosa alla pletora dei fannulloni “comunali” bisogna darci da fare,sennò si sentono in colpa quando ritirano lo stipendio!