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DPR 05/10/2010 –Nuovo regolamento attuativo del codice degli appalti pubblici

 - nessun commento - 19/10/2010

Nella seduta del 21/12/2007 il Consiglio dei Ministri approvava definitivamente il Regolamento per l’attuazione e l’esecuzione del Codice dei contratti pubblici (D. lgs 163/2006). Da allora il provvedimento subisce aggiornamenti e modificazioni con l’introduzione di altri decreti : dl n. 173 d el 12/05/2006(proroga di termini per l’emanazione di atti di natura regolamentare e legislativa) e altre disposizioni correttive e integrative con i dl n. 6 del 26/01/2007, n.113 del 31/07/2007, n. 152 dell’11/09/2008 e n. 56 del 20/03/2010.

Oggi pare che le modifiche siano giunte a conclusione con l’ultimo decreto emanato lo scorso 5 ottobre dal Capo dello Stato.

Il nuovo regolamento è costituito da  9 allegati e 359 articoli suddivisi in 7 parti:

Parte I – Disposizioni comuni ;
Parte II – Contratti pubblici relativi a lavori nei settori ordinari ;
Parte III – Contratti pubblici relativi a servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria nei settori ordinari;
Parte IV – Contratti pubblici relativi a forniture e altri servizi nei settori ordinari;
Parte V – Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori speciali ;
Parte VI – Contratti eseguite all’estero ;
Parte VII – Disposizioni transitorie e abrogazioni .

L’innovazione più attesa riguarda la riduzione del 50% dei requisiti per accedere alle gare di progettazione avvenuta con lo stralcio dell’allegato 1 che, dettava regole più severe : la qualificazione delle imprese nelle categorie specializzate doveva essere subordinata al possesso di una specifica attrezzatura per ogni singolo lavoro.

Altre innovazioni rilevanti sono :

in fase progettuale:
– l’identificazione dei soggetti abilitati alla verifica della validazione dei progetti;
– il controllo sui costi rapportati alla qualità delle opere.

In fase di qualificazione:
– obbligo della certificazione SOA per progettazione e costruzione;
– requisiti delle SOA più rigorosi : le imprese ai fini delle attestazioni SOA devono dimostrare i requisiti legati al fatturato incorrendo, in caso contrario,o per false dichiarazioni,  a sanzioni pecuniarie o alla sospensione dell’attestazione;
– sanzioni anche per le SOA, pecuniarie o sospensione dell’abilitazione in caso di irregolarità .

E infine in fase di esecuzione l’innovazione più importante concerne la sospensione lavori. Nel previgente art. n. 141 era stabilito che, nei casi di sospensione dei lavori superiori a 90 giorni, la stazione appaltante dovesse disporre il pagamento di un SAL,  anche se al momento della sospensione non era stato raggiunto l`importo prescritto per la sua emissione. Il nuovo regolamento opportunamente riduce tale termine da 90 a 45 giorni per di evitare che l`appaltatore subisca ritardi nel pagamento dei lavori realizzati.

Non resta che attendere l’entrata in vigore che avverrà  dopo 180 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Infatti, Subito dopo la firma di Giorgio Napolitano, il provvedimento è stato restituito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la pubblicazione in Gazzetta, che avverrà dopo il visto della Corte dei Conti.

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