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Dpr 207/2010: qualificazioni e sanzioni SOA
- nessun commento - 14/02/2011Con il nuovo Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti Pubblici del 5/10/2010 n. 207, arriva fra le innovazioni più rilevanti l’introduzione di una nuova disciplina regolamentare che riguarda il servizio delle attestazioni SOA e più rigide sanzioni di natura pecuniaria o sospensiva delle abilitazioni in caso di irregolarità.
Secondo l’art. 76 del Dpr 207 le imprese che intendono ottenere la qualificazione devono stipulare un contratto con una delle Soa autorizzate presentando obbligatoriamente il certificato camerale, completo di attestazione antimafia, dal cui oggetto sociale risultino le attività riconducibili alle categorie di opere generali e specializzate richieste,durc e casellario giudiziario del direttore tecnico e dei soggetti comunque muniti di rappresentanza .
La Soa passa alla verifica dei requisiti di qualificazione ed entro 90 giorni dalla stipula del contratto rilascia l’attestazione o il diniego della stessa: nei successivi 30 giorni l’esito verrà comunque comunicato alla Autorità di Vigilanza .
Il diniego per mancati requisiti o per falsa documentazione viene pertanto trasmesso all’Autorità che ne ordinerà l’iscrizione nel casellario informatico per 1 anno decorso il quale verrà automaticamente cancellato.
L’attestazione rilasciata, invece, è valevole per 5 anni, ma subordinata a una verifica triennale per il mantenimento dei requisiti di ordine generale e speciale ( artt. 78 e 79 ) di capacità strutturale, di idoneità tecnica e organizzativa, adeguata capacità economica e finanziaria, dimostrata da idonee referenze bancarie, nonché la verifica di congruità tra cifra di affari in lavori, costo delle attrezzature tecniche e costo del personale dipendente, con la stipula di un nuovo contratto con la stessa Soa che ha rilasciato l’attestazione oggetto di revisione.
Entro massimo 90 giorni dal contratto la Soa rilascerà l’attestato revisionato o eventuale esito negativo. Anche questa volta la Soa darà comunicazione all’Autorità la quale in caso di decadenza della qualificazione provvederà alla pubblicazione nel casellario per consentire alle stazioni appaltanti la verifica di reale qualificazione dell’impresa.
Per quanto riguarda le sanzioni alle imprese, disciplinate dall’art. 74 già in vigore dal 26 dicembre 2010, rendiamo note le pecuniarie che ammontano fino a un massimo di € 25.822,00 per mancata risposta, nel termine di 30 giorni, da parte delle imprese alle richieste dell’Autorità di documenti, informazioni o chiarimenti sui lavori pubblici, in corso o da iniziare, mancata comunicazione di ogni variazione relativa ai requisiti di ordine generale o di intervenuta variazione della Direzione Tecnica , alla Soa e all’Autorità, e infine mancata risposta alla richiesta della stazione appaltante di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento.
Le sanzioni fino a un massimo di € 51.545,00 per le imprese che forniscono falsa documentazione all’Autorità , alla stazione appaltante e/ o alle Soa . E’ prevista la sospensione della qualificazione per un anno per le imprese che hanno continuato a perdurare l’inadempimento della presentazione documentale richiesta e infine la decadenza dell’attestazione per quelle che malgrado la sospensione risultano ancora inadempienti.