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DURC: nuove regole
- nessun commento - 03/11/2010Con la circolare n. 35 dello scorso 8 ottobre il Ministero del Lavoro, relativamente alla Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, conferma la validità trimestrale del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), sia per i lavori pubblici sia per i lavori privati in edilizia.
Il Durc che attesta la regolarità degli adempimenti Inps, Inail e Cassa Edile riguarda tutti gli appalti pubblici e privati, al fine di garantire il rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori, nell’ambito dell’esecuzione degli interventi nonché delle procedure previdenziali, assistenziali e assicurative fra l’azienda, gli enti e i lavoratori e infine per consentire l’accesso alle gare solo ad imprese qualificate.
La circolare sopra citata chiarisce che può essere utilizzato esclusivamente per i lavori privati edilizi, per l’intero periodo di validità e per l’inizio di più lavori. Infatti relativamente ai contratti pubblici lo stesso Ministero chiarisce l’acquisizione di un DURC per ogni procedura per cui vanno richiesti per ogni fase di lavoro, dall’aggiudicazione della gara al pagamento di ogni Stato Avanzamento Lavori (SAL) alla liquidazione finale. Può comunque essere utilizzato all’interno della stessa procedura di selezione anche ai fini dell’aggiudicazione e sottoscrizione del contratto, purché ancora in corso di validità, ma non per opere differenti in quanto Inps, Inail e Cassa Edile seguono procedure diverse a secondo delle finalità dell’emissione del documento.
Solo per la fruizione di benefici normativi e contributivi, secondo l’art.7 comma 1 del DM. 24 /10/2007 il DURC ha validità mensile. Inoltre, come abbiamo accennato, un DURC diverso per ogni stato di avanzamento lavori, al fine di verificare la congruità dell’incidenza della manodopera e quindi rendere minimo il rischio sia dell’utilizzo di personale, non assicurato nei cantieri stessi, sia delle temute infiltrazioni mafiose.
L’intento è ammirevole e le procedure appaiono ferree, ma il rovescio della medaglia è che si avrà sotto forma di una penalizzazione da parte delle imprese, che se brave e organizzate matureranno il credito (l’importo minimo per l’emissione del SAL) nel tempo in cui non è ancora scaduto il precedente DURC. Le stesse imprese dovranno ugualmente attendere per incassare il pagamento maturato un ulteriore mese (tempo minimo affinché gli enti consultati: rilascino l’eventuale benestare e quindi il DURC aggiornato) prima di ricevere il pagamento.
Non ci risulta chiara la giustificazione per cui il DURC abbia una scadenza prefissata di 1 mese o 3 mesi in funzione del tipo di appalto, sia questo pubblico o privato, ma nel momento del pagamento del SAL questo non faccia più fede e si rinvia tutto alla nuova consultazione degli Enti. A nostro avviso ci si trova davanti all’ennesimo caso di poca chiarezza e poca ragionevolezza da parte delle istituzioni italiane, che da una parte giustamente tutelano i lavoratori e chi assolve compiutamente agli obblighi previdenziali e assicurativi, ma dall’altra danneggiano le aziende che si vedono posticipare il loro credito, trascurando in toto il difficile momento dell’imprenditoria italiana.