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Idoneità e controllo delle attrezzature di lavoro

 - nessun commento - 28/02/2011

La sicurezza nei luoghi di lavoro è soprattutto determinata dagli strumenti utilizzati per l’attività da svolgere in termini di norme e controllo degli stessi.

Il D. Lgs 81/08 con l’art. 71 rende noti, esclusivamente per l’uso delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale, gli obblighi del datore di lavoro che sintetizziamo qui di seguito:

1)    Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi e idonee ai fini di salute e sicurezza prendendo in considerazione le condizioni e le peculiarità dell’attività, i rischi dell’ambito del lavoro e delle medesime attrezzature;
2)    Ridurre i rischi verificando che siano installate e utilizzate in conformità dei manuali d’uso e sottoposte a periodica manutenzione;
3)    Verificare che i lavoratori abbiano ricevuto una formazione adeguata e specifica per l’utilizzo di tutte quelle attrezzature che richiedono specifiche abilità e competenze.
4)    Redigere e aggiornare un registro in cui elencarle, indicando codici, matricole e modelli, data di fabbricazione, fabbricante e manuale d’uso. Nello stesso registro nella parte relativa alle schede di manutenzione , indicare gli interventi di manutenzione, sostituzione e modifiche effettuate sulle attrezzature.

Relativamente alla manutenzione delle attrezzature  il decreto 81/08 mette a disposizione l’allegato VII che elenca la periodicità in base alla tipologia e alla struttura dello strumento di lavoro.

Concludiamo sottolineando che la mancata esecuzione delle verifiche e la mancata trascrizione delle stesse nel registro sono punite con una sanzione amministrativa a partire da 2500 a 4000 euro a carico del datore di lavoro.

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