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Il ddl di conversione del DL 40/2010

 - nessun commento - 20/06/2010

Come era facile prevedere, torniamo a parlare del Decreto Legge 25 marzo 2010, n. 40 o meglio della conversione del ddl che il 6 maggio ‘10 che è stato approvato in via definitiva dalla Camera. Ricordo che nella prima versione del DL 40/2010 all’articolo 5  (in vigore per 60 giorni, dal 26 marzo al 25 maggio 2010), modificando l’articolo 6 del Testo Unico dell’Edilizia (Dpr 380/2001), ha sottratto le manutenzioni straordinarie all’obbligo di presentare la Denuncia Inizio Attività (vedasi ns. articolo “Idee confuse”).

Nel ddl, sono state riformulate le procedure per effettuare gli interventi di manutenzione straordinaria, pertanto se ora il testo licenziato dalla Camera verrà condiviso dal Senato, sarà nuovamente necessario ricorrere ad un progettista abilitato per poter effettuare lavori di manutenzione straordinaria. Dopo l’entrata in vigore della legge di conversione, che dovrà avvenire entro il 25 maggio 2010, data di scadenza del decreto-legge 40/2010, ci sarà un ridimensionamento della liberalizzazione: la “famosa comunicazione” dovrà essere corredata da una relazione tecnica e da un progetto a firma di un professionista abilitato.

A differenza di quanto previsto dal DL 40/2010 (secondo cui le semplificazioni sono applicabili “salvo più restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale”), il testo licenziato dalla Camera cancella il riferimento alle norme regionali: si risolveranno così le differenze tra le Regioni sprovviste di una legge in materia, nelle quali le manutenzioni straordinarie sono possibili senza DIA dal 26 marzo scorso e quelle dotate di propria legge (più restrittiva) nelle quali vige ancora l’obbligo di Dia che, dopo l’entrata in vigore della legge di conversione, passerebbero al regime semplificato.

Inoltre, le Regioni a statuto ordinario, potranno ampliare ulteriormente l’elenco degli interventi di edilizia libera, ma anche richiedere una relazione tecnica per interventi ulteriori rispetto a quelli già indicati dal DL nazionale. Gli interventi edilizi dopo l’entrata in vigore della legge di conversione si divideranno in due gruppi:

1. Interventi di edilizia libera e in particolare:

  • gli interventi di manutenzione ordinaria;
  • gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, o di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
  • le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo di carattere geognostico;
  • i movimenti di terra pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agrosilvo-pastorali;
  • le serre mobili stagionali;

Quest’ultimi potranno essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo.

2. Interventi di manutenzione straordinaria:

  • l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, che non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;
  • le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee;
  • le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta;
  • i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, al di fuori dei centri storici;
  • le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

Per questi interventi l’interessato deve inviare all’amministrazione comunale, anche per via telematica una comunicazione di inizio dei lavori, alla quale allega le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle norme di settore.

Solo per gli interventi di manutenzione straordinaria, insieme alla comunicazione, devono essere indicati i dati dell’impresa che eseguirà i lavori e una relazione tecnica provvista di data certa e corredata dagli elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiari di non avere rapporti di dipendenza con l’impresa né con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo.

Il mancato invio della Comunicazione o della relazione tecnica sarà sanzionato con una multa di 258,00 euro, ridotta di due terzi (86,00 euro) se la Comunicazione viene inviata spontaneamente durante i lavori. Prima di commentare il disposto, nella sua interezza, attendiamo l’approvazione definitiva da parte del Senato e la pubblicazione sulla G.U., rinviando qualsiasi commento a tale data.

O.M.

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