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Liberalizzazione dell’appalto integrato
- nessun commento - 27/01/2011L’introduzione originaria dell’appalto integrato , avvenuta con l’art. 19 con la Legge Merloni n. 109 del 1994, configurava contratti di lavori pubblici che avevano per oggetto un sistema di realizzazione dei lavori, avente opere di particolari complessità esecutive, al quale faceva capo un unico soggetto sia per la progettazione che per l’esecuzione.
Così citava l’articolo : “L’appaltatore che partecipa ad un appalto integrato deve possedere i requisiti progettuali previsti dal bando o deve avvalersi di un progettista qualificato alla realizzazione del progetto esecutivo individuato in sede di offerta o eventualmente associato; il bando indica l’ammontare delle spese di progettazione esecutiva comprese nell’importo a base di appalto ed i requisiti richiesti al progettista, in conformità a quanto richiesto dalla normativa in materia di gare di progettazione. L’ammontare delle spese di progettazione non è soggetto a ribasso d’asta. L’appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d’opera a causa di carenze del progetto esecutivo”.
Successivamente l’entrata in vigore dell’art. 53 comma 3 del D.Lgs 163/2006 Codice degli Appalti, ma soprattutto con i decreti correttivi che l’hanno succeduto si erano posti limiti alla conclamata liberalizzazione che prospettava la disposizione prevista dallo stesso Codice.
Infatti, solo con il II Decreto Correttivo ( D.Lgs. 113/ 2007) , l’appalto integrato diventava applicabile alle sole opere complesse per manutenzione, ai restauri e scavi archeologici nelle gare sotto la soglia europea dei 5,2 milioni affidate sulla base di progetti preliminari lasciandolo liberalizzato al di sopra della soglia e integra con il comma 3- bis all’articolo 53, dopo il comma 3
“ …nel caso in cui l’appaltatore si avvale di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante può indicare nel bando di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione, al netto del ribasso d’asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista.”
Un esito che scontentava il mondo della progettazione che chiedeva di limitarlo alle sole opere complesse dal punto di vista tecnologico e solo su progetto definitivo abrogando pertanto la possibilità di indire un appalto integrato sulla base di progetto preliminare.
Ma le diatribe per i difficili accordi e compromessi tra le richieste di stazioni appaltanti, progettisti e imprese non sembrano trovar pace, specialmente dopo l’ulteriore introduzione del nuovo Regolamento attuativo del Codice dei Contratti Pubblici Dpr del 5 ottobre 2010 nr. 207 che entrerà in vigore il 09/06/2011 .
La nuova normativa, infatti, estende assolutamente l’ambito di applicabilità dell’appalto integrato a tutte le opere abbattendo del tutto la distinzione originaria fra progettazione e realizzazione dell’opera consentendo all’impresa priva dei requisiti di qualificazione per la progettazione, la più ampia libertà nell’individuazione della forma di collaborazione professionale che intende effettuare con il progettista.
In risposta alle denunce dei professionisti coinvolti che lamentano un declassamento della propria professione il presidente dell’Autorità di Vigilanza Giuseppe Brienza afferma che la disposizione rappresenta un percorso obbligato, dettato dalla necessità di avvicinarsi all’attuale legislazione europea che non preclude affatto l’affidamento congiunto delle opere.