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Dopo vent’anni dall’emanazione della Legge 46/1990 la crescita del settore dell’impiantistica continua a migliorare dal punto di vista economico, delle competenze e delle conoscenze normative. Cerchiamo di ripercorrere le disposizioni che si sono succedute in questi anni.
La Legge del 5 marzo 1990 n. 46, relativa agli edifici ad uso civile viene applicata agli impianti di produzione, di distribuzione e di trasporto dell’energia elettrica, di riscaldamento, di climatizzazione, impianti idrosanitari, trattamento, uso e accumulo dell’acqua, impianti per l’utilizzazione del gas e impianti di sollevamento persone come ascensori e montacarichi e scale mobili, aveva introdotto i seguenti obblighi.
- affidamento dei lavori a imprese abilitate
– avere da parte delle imprese installatrici un responsabile con idonei requisiti tecnico – professionali
– il rilascio di una dichiarazione di conformità
– la progettazione da parte di un professionista per gli impianti che superano determinati limiti
Successivamente, con il Decreto 22 gennaio 2008 n. 37 è avvenuto un riordino delle disposizioni mediante l’abrogazione degli artt. dal n. 107 al 121 del Dpr 380/01 (Testo Unico per l’edilizia) e del Dpr 447/91 e la Legge 46/90 ad eccezione dell’art. 8 (Finanziamento dell’attività di normazione tecnica); 14 (Verifiche); 16 (Sanzioni) con sanzioni raddoppiate.
Il nuovo decreto istituisce nuovi modelli di certificazione e conformità degli impianti rilasciati dall’installatore come la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati e il progetto. Le novità più rilevanti sono:
- abbandono della previsione di istituzione dell’Albo Installatori qualificati;
– estensione del campo di applicazione della disciplina a tutte le categorie di edifici privati e pubblici, qualunque sia la destinazione d’uso;
– nella classificazione degli impianti si apportano integrazioni delle denominazioni previste dalla precedente normativa ;
– i requisiti di qualificazione tecnico – professionale selezionano maggiormente e aumentano i periodi di pratica nelle imprese abilitate del settore;
– il responsabile tecnico ha un rapporto esclusivo con l’impresa che rappresenta ed è incompatibile con altra attività continuativa;
Inoltre per quanto riguarda l’obbligo della redazione del progetto, per impianti più complessi, la stesura deve essere affidata a un “professionista abilitato”, mentre per impianti più semplici la redazione può essere effettuata dal “responsabile tecnico dell’impresa installatrice”. Infine non è più obbligatorio inviare copia della “dichiarazione di conformità” alla Camera di Commercio, ma è obbligatorio depositarla presso lo sportello unico dell’Edilizia del Comune.
Per quanto riguarda le verifiche dobbiamo rifarci a quanto previsto nell’art. 14 della 46/90 che è rimasto in vigore,con il D.M. n. 37/2008, il nuovo quadro normativo che disciplina l’attività di impiantistica non è del tutto comparabile a quella che istituiva l’Elenco dei Verificatori degli Impianti a norma del suddetto articolo. Pertanto per eseguire i collaudi dove previsti, e verificare la conformità degli impianti alla normativa vigente, i Comuni, le A.S.L., l’I.S.P.E.S.L, e i Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, possono avvalersi della collaborazione dei liberi professionisti, nell’ambito delle rispettive competenze.
L’ultimo aggiornamento qualche mese fa , infatti Sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13/07/2010 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19/05/2010, con il quale si è proceduto all’aggiornamento degli Allegati I e II al D.M. 22/01/2008, n. 37 , recanti la modulistica per la dichiarazione di conformità degli impianti alla regola d’arte. In base alla nuova modulistica, se per la realizzazione dell’impianto sono stati utilizzati prodotti o sistemi impiegati in altri paesi dell’Unione Europea per i quali non esistono norme tecniche di prodotto o di installazione, la dichiarazione di conformità deve essere sempre corredata con il progetto redatto e sottoscritto da un ingegnere iscritto all’albo.