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Obblighi Antimafia: tesserini con più informazioni
- 1 commento - 08/10/2010L’entrata in vigore della “Legge Antimafia” (legge n. 136/2010) dello scorso 7 settembre, come già menzionata in un precedente articolo, ha apportato integrazioni sull’obbligo previsto dal D.Lgs. 2008 n. 81 per i lavoratori che operano in regime di appalto e subappalto dei tesserini di riconoscimento .
Il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di una tessera di riconoscimento, che oltre ad essere corredata di fotografia con l’indicazione delle generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro deve riportare anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.
Anche i lavoratori autonomi, nel caso in cui effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto, sono tenuti a dotarsi di una tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità e quelle del committente.
E’ indubbio, pertanto, che la ratio della norma è stato quello di rendere più agevoli le operazioni di accertamento da parte degli organi di vigilanza in materia di lavoro, per l’individuazione immediata del personale impiegato in contesti organizzativi particolarmente complessi e caratterizzati dalla compresenza, nello stesso luogo di lavoro, di lavoratori appartenenti a diversi datori di lavoro.
Tale circostanza risulta rafforzata dalla previsione di sanzioni poste a carico sia del datore di lavoro che del lavoratore per le violazioni dei predetti obblighi.
Infatti , secondo quanto previsto dal Dlgs n. 81/2008, i datori di lavoro e i dirigenti che non forniscono al personale la tessera di riconoscimento incorrono nella sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore. La sanzione scende da 50 a 300 euro per i lavoratori che non espongono la tessera e per i lavoratori autonomi che non provvedono a munirsi di tessera.
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