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Sono da prevedere nei costi della sicurezza la pulizia e il riscaldamento dei “baraccamenti”?
- nessun commento - 23/09/2010In riferimento all’art 4. del DPR 222 sono stati evidenziati diversi dubbi interpretativi riconducibili alla stima dei costi sulla sicurezza. Il quesito rivolto al Ministero del Lavoro da parte dell’ANCE, Associazione Nazionale dei Costruttori è stato posto sull’ascrivibilità del costo delle opere provvisionali.
Si chiedeva in particolare se tra i costi della sicurezza possono essere compresi, oltre alle opere provvisionali i cosiddetti “baraccamenti di cantieri” ovvero bagni,spogliatoi, refettori, locali di ricovero e di riposo ecc anche apprestamenti relativi a riscaldamento, condizionamento, pulizia e manutenzione.
Nella risposta al quesito il Ministero richiamando il punto 4.1.3 dell’All. XV al D.Lgs. 81/2008 “Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolale considerando il costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l’eventuale manutenzione e l’ammortamento” chiarisce che le spese di manutenzione dei suddetti “baraccamenti” sono ricomprese tra i costi della sicurezza.
Parimenti le spese di riscaldamento/condizionamento nonché dì pulizia, risultando necessarie per il corretto utilizzo degli stessi baraccamenti, dovranno essere ricomprese tra i suddetti costi della sicurezza.