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Tracciabilità dei pagamenti negli appalti pubblici: la discussione continua

 - 2 commenti - 13/10/2010

Riprendiamo l’argomento della tracciabilità delle spese, particolarmente delicato e sentito per chi opera con commesse in ambito pubblico. Le misure introdotte dalla Legge 136/2010 per contrastare le infiltrazioni mafiose hanno infatti causato non poche difficoltà alle imprese del settore edilizio.

Il Consiglio dei Ministri ha escluso di sospendere la norma in attesa di un regolamento chiarificatore, come più parti avevano richiesto: sarebbe quindi allo studio una moratoria di sei mesi per chiarire le modalità operative con cui attuare le misure approvate.

Sui contratti stipulati dopo il 7 settembre 2010 (data di entrata in vigore della legge), non vi sono dubbi: le difficoltà interpretative riguardano quelli sottoscritti precedentemente alla data e attualmente in esecuzione. I subappalti invece seguono quanto previsto per i contratti principali.

Fino all’approvazione di un apposito provvedimento, vanno quindi tenuti presenti gli obblighi stabiliti dalla legge: conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche; movimenti finanziari registrati ed effettuati tramite bonifico; divieto di utilizzo di contante; comunicazione del CUP (Codice Unico di Progetto) relativo all’investimento pubblico.

Ricordiamo che se la norma viene violata, viene bloccato il contratto e viene comminata una sanzione amministrativa: dal 5 al 20% del valore della transazione per chi ha impiegato denaro contante e dal 5 al 10% per chi non utilizza conti correnti dedicati.

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