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Variazione catastale

 - 1 commento - 05/09/2011

Entro il 30 settembre 2011 il nuovo comma 2-bis prevede la possibilità di poter presentare la domanda di variazione della categoria catastale che comporterà l’attribuzione di una rendita diversa a seconda che il fabbricato sia un immobile rurale ad uso abitativo (A/6) oppure un immobile rurale strumentale (D/10).

La richiesta di variazione  andrà correlata di un autocertificazione nella quale il richiedente dichiara che l’immobile possiede, in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda, i requisiti di ruralita’ .

Entro il 20 novembre 2011, l’Agenzia del territorio, previa verifica, passerà alla convalida della certificazione di cui al comma 2-bis dell’art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni con il riconoscimento dell’attribuzione della categoria catastale richiesta.

Se l’Agenzia non si pronuncerà entro il termine previsto, il richiedente potrà considerare propria l’ attribuzione della categoria catastale richiesta ma solo per i 12 mesi a seguire, periodo dopo il quale, in caso di mancata attribuzione della variazione da parte dell’Amministrazione Finanziaria , il richiedente e’ tenuto al pagamento delle imposte non versate, degli interessi e delle sanzioni determinate in misura raddoppiata rispetto a quelle previste dalla normativa vigente.

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