Quasi ogni anno migliaia di persone perdono la vita durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, senza contare coloro che rimangono invalidi più o meno gravemente a seguito di infortuni sul lavoro. Il tema della salute e della sicurezza sul lavoro rimane una questione antica e tuttora attualissima; una questione che , concretamente , fino ad oggi , è stata poveramente affrontata e gestita con approcci parziali e riduttivi. L’obiettivo, così come previsto dall’art. D.Lgs. 81/2008, anche noto come Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro e s.m addotte dal D.Lgs 106/2009 , è promuovere un vero e proprio cambiamento culturale, un processo collettivo di sensibilizzazione e responsabilizzazione, in cui ogni cittadino assume un ruolo attivo.
Multripla , ripercorrendo i recenti provvedimentI legislativi , trasferirà ai propri committenti l’attenzione e l’adeguato atteggiamento per affrontare con serenità il problema della sicurezza nei cantieri ricoprendo specifici ruoli quali :
- Responsabile lavori
- Coordinatore sicurezza in fase di progettazione
- Coordinatore sicurezza in fase di realizzazione
e assistendoli passo per passo nella:
IL TESTO UNICO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
(noto anche con l’acronimo TUSL, col quale per brevità viene spesso citata la normativa) si intende, nell’ambito del diritto italiano, l’insieme di norme contenute nel Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 che – in attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 – ha riformato, riunito ed armonizzato, abrogandole, le disposizioni dettate da numerose precedenti normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro succedutesi nell’arco di quasi sessant’anni, al fine di adeguare il corpus normativo all’evolversi della tecnica e del sistema di organizzazione del lavoro.
Il nuovo Testo unico ha previsto l’abrogazione (con differenti modalità temporali) delle seguenti normative:
- D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547;
- D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164;
- D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, fatta eccezione per l’articolo 64;
- D.lgs. 15 agosto 1991, n. 277;
- D.lgs. 19 settembre 1994, n. 626;
- D.lgs. 14 agosto 1996, n. 493;
- D.lgs. 14 agosto 1996, n. 494;
- D.lgs. 19 agosto 2005, n. 187;
- art. 36 bis, commi 1 e 2 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla L. 5 agosto 2006 n. 248;
- artt. 2, 3, 5, 6 e 7 della L. 3 agosto 2007, n. 123.
Il D.lgs 81/2008 è formato da 306 articoli, suddivisi nei seguenti titoli:
- Titolo I – (art. 1-61)
- Principi comuni (Disposizioni generali, sistema istituzionale, gestione della previdenza nei luoghi di lavoro, disposizioni penali)
- Luoghi di lavoro (Disposizioni generali, Sanzioni)
- Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale (Uso delle attrezzature di lavoro, uso dei dispositivi di protezione individuale, impianti e apparecchiature elettriche)
- Cantieri temporanei o mobili (Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota, sanzioni)
- Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro (Disposizioni generali, sanzioni)
- Movimentazione manuale dei carichi (Disposizioni generali, sanzioni)
- Attrezzature munite di videoterminali (Disposizioni generali, obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti, sanzioni)
- Agenti fisici (Disposizioni generali, protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro, protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni, protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici, protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche, sanzioni)
- Sostanze pericolose (protezione da agenti chimici, protezione da agenti cancerogeni e mutageni, protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto, sanzioni)
- Esposizione ad agenti biologici (obblighi del datore di lavoro, sorveglianza sanitaria, sanzioni)
- Protezione da atmosfere esplosive (disposizioni generali, obblighi del datore di lavoro, sanzioni)
- Disposizioni diverse in materia penale e di procedura penale
- Disposizioni finali
- Titolo II (art. 62-68)
- Titolo III (art. 69-87)
- Titolo IV (art. 88-160)
- Titolo V (art. 161-166)
- Titolo VI (art. 167-171)
- Titolo VII (art. 172-179)
- Titolo VIII (art. 180-220)
- Titolo IX (art. 221-265)
- Titolo X (art. 266-286)
- Titolo XI (art. 287-297)
- Titolo XII (art. 298 – 303)
- Titolo XIII (art. 304 – 306)
La struttura della legge è impostata prima con la individuazione dei soggetti responsabili e poi con la descrizione delle misure gestionali e degli adeguamenti tecnici necessari per ridurre i rischi lavorativi. Alla fine di ciascun titolo sono indicate le sanzioni in caso di inadempienza.
Al testo degli articoli del decreto sono stati aggiunti altri 51 allegati tecnici che riportano in modo sistematico e coordinato le prescrizioni tecniche di quasi tutte le norme più importanti emanate in Italia dal dopoguerra ad oggi.
In ambito legislativo, la denominazione Testo Unico è tra l’altro erronea, in quanto la sicurezza è di competenza esclusiva delle Regioni, all’art.1 comma 2 si sottolinea la clausola di cedevolezza di questo Decreto Legislativo, ovvero nel caso in cui un soggetto con competenza in materia di sicurezza (regioni) legiferi in opposizione al D.Lgs. 81/08, esso viene a decadere sul territorio di competenza dell’organo legiferante.
D. LGS.N. 106/2009 E RELATIVE INTEGRAZIONI
Il D.lgs 81/2008 è stato successivamente integrato dal D.lgs. n. 106 del 3 agosto 2009 recante Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Le norme contenute nel così detto “decreto correttivo” sono entrate in vigore il 20 agosto 2009.
Il 5 agosto 2009: pubblicato il D.Lgs. 106/09 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 5 agosto 2009, n. 180, suppl. ord. n. 142/L il D.Lgs. 106/09, correttivo del “Testo Unico in materia di sicurezza sul Lavoro”, più volte modificato dalla data di emanazione, il 9 aprile 2008.
Il Decreto legislativo 106/09 contiene ben 149 articoli che novellano in maniera incisiva il Decreto legislativo n. 81/2008, con il fine di correggere gli errori materiali e tecnici contenuti nel D.Lgs. 81/2008, approvato, a Camere oramai sciolte, e superare le difficoltà operative, le criticità e le lacune evidenziate dai primi mesi di applicazione del cd. “testo Unico”.
Scopo del cd. “correttivo” – D.Lgs. n. 106/2009 – è quindi quello di rendere maggiormente effettiva la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, modificando i Titoli IV, V e VI del Decreto legislativo n. 81/2008 inerenti i Cantieri temporanei e mobili, la Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro, la Movimentazione manuale dei carichi.
In particolare, per quanto attiene i cantieri temporanei di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/08 si evince un importante ed incisivo intervento di modifica che tocca quasi tutti gli articoli, con modifiche sia di carattere solo formali che sostanziali.
Più in generale, si evidenziano (anche secondo il comunicato stampa emesso il 31 luglio dall’ufficio stampa del Governo) precise linee di azione:
- introduzione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi in settori a particolare rischio infortunistico in modo che in essi possano operare unicamente aziende o lavoratori autonomi rispettosi delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tale sistema, in vista della sua estensione in altri ambiti, inizierà ad operare nel settore edile per mezzo della istituzione di una “patente”, strumento che utilizzerà un criterio certo e semplice per la verifica della idoneità tecnico-professionale delle imprese o dei lavoratori autonomi edili, la quale verrà valutata tenendo conto di elementi quali la effettuazione delle attività di formazione e la assenza di sanzioni da parte degli organi di vigilanza;
- superamento di un approccio meramente formalistico e burocratico al tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro prestando maggiore attenzione ai profili sostanziali (approccio per obiettivi e non solo per regole). Ad esempio, il correttivo ribadisce la assoluta e inderogabile necessità per ogni impresa di valutare tutti i rischi per la salute e sicurezza dei propri lavoratori ma, al contempo, semplifica la procedura per dare prova della data del medesimo documento;
- rivisitazione del potere di sospensione dell’impresa, in modo da perfezionare tale importante procedura rendendo maggiormente certi sia i requisiti che ne legittimano la adozione che i casi nei quali la sospensione possa essere imposta;
- ricezione integrale delle proposte avanzate in sede tecnica dalle parti sociali nell’ambito degli incontri, tenutisi nell’arco degli ultimi quattro mesi del 2008, presso il Ministero del lavoro e finalizzati alla predisposizione di un “avviso comune” tra loro sulla salute e sicurezza in ambiente di lavoro;
- definizione di un corpo normativo coerente anche con la realtà e le caratteristiche delle piccole e medie imprese e con le peculiarità delle forme di lavoro atipico e temporaneo;
- valorizzazione del ruolo degli enti bilaterali quali strumenti di ausilio alle imprese e ai lavoratori per il corretto adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro e per l’innalzamento dei livelli di tutela negli ambienti di lavoro;
- miglioramento della efficacia dell’apparato sanzionatorio, con l’obiettivo di assicurare una migliore corrispondenza tra infrazioni e sanzioni.
IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
D.Lgs 81/08
Il Testo Unico della sicurezza D.lgs. 81/08 ora modificato dal D.Lgs. n. 106/2009 è entrato in vigore il 03 agosto 09, sostituendo completamente i precedenti e ormai famosi D.Lgs 626/94 D.Lgs. 494/96 e gli altri provvedimenti emanati nel corso degli ultimi 50 anni in materia di tutela della sicurezza e salute durante il lavoro.
La nuova normativa in materia di sicurezza prevede che, in riferimento ai cantieri temporanei e mobili, si richiami la figura del committente e dei progettisti incaricati, ai quali viene richiesta oltre la pianificazione, l’organizzazione ed il controllo sulle attività inerenti il cantiere, di svolgere e occuparsi di sicurezza, contemporaneamente alla progettazione architettonica dell’opera e prima dell’inizio delle lavorazioni di cantiere.
A tale scopo, a norma di Legge, è imprescindibile l’apporto di un professionista con specifiche competenze, che sia in grado di garantire la concreta attuazione delle misure di prevenzione e protezione prima e durante l’esecuzione dei lavori.
Questa figura è:
Il Coordinatore per la progettazione
Il quale deve essere nominato contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione.
I suoi compiti sono:
- la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)[1];
- la predisposizione del Fascicolo della Manutenzione[2].
Il Coordinatore per l’esecuzione
Il quale deve essere nominato prima dell’affidamento dei lavori.
I suoi compiti sono:
- vigilare, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento.
- il Direttore della Sicurezza del cantiere.
IL PIANO di SICUREZZA e COORDINAMENTO (PSC)
Il piano è lo strumento finalizzato all’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi, con le conseguenti procedure per gli apprestamenti, le attrezzature atte a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme, al fine di effettuare una prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, oltre alla stima dei relativi costi della sicurezza che non sono soggetti a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.
Inoltre il piano contiene le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea di più imprese o di lavoratori autonomi, ed è redatto al fine di prevedere, quando ciò risulti necessario, l’utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva.
Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione.
Chi lo predispone?
Il Coordinatore per la Progettazione dell’opera.
Chi lo aggiorna?
Il compito di aggiornare e modificare il PSC è demandato al CSE Coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Il CSE deve integrare o modificare il PSC in funzione d’intervenute modifiche o condizioni non prevedibili all’atto della redazione del piano stesso.
Quando è previsto?
Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) viene predisposto nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese (anche non contemporanea).
Contenuti minimi del Piano di Sicurezza e Coordinamento
Premesso che:
il PSC è specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e i suoi contenuti sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative tra i vari attori coinvolti nella produzione di un organismo edilizio.
Il coordinatore per la progettazione indica nel PSC, ove la particolarità delle lavorazioni lo richieda, le procedure generali complementari e di dettaglio da espletarsi nel corso delle lavorazioni, e solo successivamente l’impresa esecutrice tradurrà le linee impartitegli nel PSC, producendo un altro documento il POS (piano operativo della sicurezza), che dovrà recepire e trasformare le fasi di lavoro, in atti concreti, al fine di prevedere qualsiasi tipo di rischio per la salute.
Il PSC é corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria e, ove la particolarità dell’opera lo richieda, un profilo altimetrico e una breve descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno o il rinvio a specifica relazione se già redatta.
Il PSC contiene le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro (ove necessario, vanno prodotte tavole e disegni tecnici esplicativi) e le misure di coordinamento atte a realizzare quanto sopra previsto.
Si specifica che il PSC deve contenere almeno i seguenti elementi:
• l’identificazione e la descrizione dell’opera, esplicitata con:
- l’indirizzo del cantiere;
- la descrizione del contesto in cui é collocata l’area di cantiere;
- una descrizione sintetica dell’opera, con particolare riferimento alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche;
• l’individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con l’indicazione dei nominativi del responsabile dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e, qualora già nominato, del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed a cura dello stesso coordinatore per l’esecuzione con l’indicazione, prima dell’inizio dei singoli lavori, dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;
• una relazione concernente l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all’area ed all’organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti ed ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri dell’attività delle singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi;
• le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in riferimento:
- all’area di cantiere,
- all’organizzazione del cantiere,
- alle lavorazioni;
• le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni
• le misure di coordinamento relative all’uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva
• le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi;
• l’organizzazione prevista per il servizio di primo soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione delle emergenze é di tipo comune, nonché nel caso di cui all’articolo 94, comma 4; il PSC contiene anche i riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio al servizio del primo soccorso e della prevenzione incendi;
• la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessità dell’opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché l’entità presunta del cantiere espressa in uomini-giorno;
• la stima dei costi della sicurezza.
In riferimento all’area di cantiere, il PSC contiene l’analisi degli elementi essenziali (falde, fossati, alvei fluviali, banchine portuali, alberi, manufatti interferenti o sui quali intervenire, infrastrutture quali strade, ferrovie, idrovie, aeroporti, edifici con particolare esigenze di tutela quali scuole, ospedali, case di riposo, abitazioni, linee aeree e condutture sotterranee di servizi, altri cantieri o insediamenti produttivi, viabilità, rumore, polveri, fibre, fumi, vapori, gas, odori o altri inquinanti aerodispersi, caduta di materiali dall’alto) in relazione:
• alle caratteristiche dell’area di cantiere, con particolare attenzione alla presenza nell’area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee;
• all’eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, con particolare attenzione:
- a lavori stradali ed autostradali al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori impiegati nei confronti dei rischi derivanti dal traffico circostante,
- al rischio di annegamento;
• agli eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l’area circostante.
In riferimento all’organizzazione del cantiere il PSC contiene, in relazione alla tipologia del cantiere, l’analisi dei seguenti elementi:
• le modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;
• i servizi igienico-assistenziali;
• la viabilità principale di cantiere;
• gli impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;
• gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;
• le disposizioni per dare attuazione a quanto disposto dal CSE;
• le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto per i lavori sotto tensione per tensioni nominali superiori a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua;
• le eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali;
• la dislocazione degli impianti di cantiere;
• la dislocazione delle zone di carico e scarico;
• le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti;
• le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d’incendio o di esplosione.
In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la complessità dell’opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua l’analisi dei rischi aggiuntivi, rispetto a quelli specifici propri dell’attività delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, connessi in particolare ai seguenti elementi:
• al rischio di investimento da veicoli circolanti nell’area di cantiere;
• al rischio di seppellimento da adottare negli scavi;
• al rischio di caduta dall’alto;
• al rischio di insalubrità dell’aria nei lavori in galleria;
• al rischio di instabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria;
• ai rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto;
• ai rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;
• ai rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura.
• al rischio di elettrocuzione;
• al rischio rumore;
• al rischio dall’uso di sostanze chimiche.
Interferenze tra le lavorazioni ed loro coordinamento
Il coordinatore per la progettazione effettua l’analisi delle interferenze tra le lavorazioni, anche quando sono dovute alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi, e predispone il cronoprogramma dei lavori. In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, il PSC contiene le prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti e le modalità di verifica del rispetto di tali prescrizioni; nel caso in cui permangono rischi di interferenza, indica le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, atti a ridurre al minimo tali rischi.
Durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il coordinatore per l’esecuzione verifica periodicamente, previa consultazione della direzione dei lavori, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, la compatibilità della relativa parte di PSC con l’andamento dei lavori, aggiornando il piano ed in particolare il cronoprogramma dei lavori, se necessario.
Le misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, sono definite analizzando il loro uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi.
Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori integra il PSC con i nominativi delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi e, previa consultazione delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, indica la relativa cronologia di attuazione e le modalità di verifica.
Obblighi del datore di lavoro e del committente
• Per gli appalti interni e per quelli extra-aziendali il datore di lavoro deve:
- verificare l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi relativamente ai lavori che andranno a svolgere attraverso CCIAA e Atto Sostitutivo di Notorietà (art. 47- DPR 445/00);
- fornire, ai soggetti coinvolti, tutte le informazioni sui rischi specifici degli ambienti in cui andranno ad operare e sulle misure di prevenzione di emergenza.
Idoneità tecnico professionale
Idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare.
Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa, verifica l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare.
Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97.
• Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l’esecuzione dell’opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:
- iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
- documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo;
- documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007;
- dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del presente decreto legislativo
I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:
• iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
• specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali;
• elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;
• attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo;
• documento unico di regolarità contributiva.
In caso di sub-appalto il datore di lavoro committente verifica l’idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri sopra indicati.
Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa, chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.
IL PIANO OPERATIVO DELLA SICUREZZA (POS)
Il POS (piano operativo di sicurezza) è un documento indispensabile per tutte quelle imprese e lavoratori autonomi che vengono chiamate a svolgere una fornitura o servizio nell’ambito di un cantiere temporaneo o mobile.
La committente dovrà consegnare copia del PSC (piano sicurezza coordinamento) a tutti quanti i fornitori e subappaltatori di cui intenderà avvalersi nel corso dell’opera.
Quest’ultimi a loro volta, dovranno recepire le linee dettate dal PSC in un loro documento, il così detto POS.
Il POS è quindi redatto a cura delle imprese appaltatrici i quali consegneranno copia al committente prima di poter aver accesso al cantiere, erare, in osservanza al D.Lgs. n. 81/2008, Testo Unico Sicurezza sul Lavoro (T.U.S.L.), modificato dal D.Lgs. n. 106/2009.
I contenuti minimi del POS sono definiti nel medesimo modo trattasi indistintamente di lavori privati o di lavori pubblici, dall’Allegato XV al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m..
Di seguito si riporta l’estratto normativo relativo al D.Lgs. 3 Agosto 2009 n°106
3.2.1. Il POS é redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell’articolo 17 del presente decreto, e successive modificazioni, in riferimento al singolo cantiere interessato; esso deve contenere almeno i seguenti elementi:
a) i dati identificativi dell’impresa esecutrice, che comprendono:
1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;
2) la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall’impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi
subaffidatari;
3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;
4) il nominativo del medico competente ove previsto;
5) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
6) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell’impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;
b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall’impresa esecutrice;
c) la descrizione dell’attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
d) l’elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
e) l’elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;
f) l’esito del rapporto di valutazione del rumore;
g) l’individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;
i) l’elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;
l) la documentazione in merito all’informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.
3.2.2. Ove non sia prevista la redazione del PSC, il PSS, quando previsto, é integrato con gli elementi del POS.
IL RESPONSABILE DEI LAVORI nel D. Lgs. n. 81/2008
La nuova definizione di responsabile dei lavori introdotta dal Dlgs 81/08 ha determinato numerosi problemi di carattere interpretativo e legislativo, nell’automaticità d’individuazione di tale soggetto, nel già complicato ambito generale di figure coinvolte nell’ITER normativo procedurale.
Per poter comprendere gli obiettivi di sicurezza, come individuati dal legislatore europeo in relazione ai compiti del RDL bisogna prendere in considerazione la Direttiva 92/57 CEE (nella versione in lingua inglese) dove tale figura viene definita come proiect supervisor, quale persona “naturalmente” o “legalmente” responsabile per la progettazione e/o l’esecuzione e/o il controllo dell’esecuzione del progetto, agente “per conto” del committente.
(c) ‘project supervisor’ means any natural or legal person responsible for the design and/or execution and/or supervision of the execution of a project, acting on behalf of the client;
Si tratta quindi di un soggetto che opera, per conto del committente, nell’ambito della produzione edile con un ruolo bel definito nella legislazione edilizia, ma a differenza del progettista e di direttore lavori e coordinatore della sicurezza il RDL sembra mancare nel nostro quadro normativo la figura responsabile della mera esecuzione operante per conto del committente e a sua vece.
Va da subito notato come nella direttiva comunitaria, mentre il RDL agisce (acting) per conto del committente, i coordinatori per la sicurezza (CSP e CSE) sono soggetti ai quali viene affidato (entrusted) un incarico specifico. Naturalità e legittimità del progettista o del direttore lavori discendono, non tanto dalle norme di salute e sicurezza sul lavoro, ma da altre fonti normative.
Richiamando e citando testualmente Articolo 93 – Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori
1. Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori. In ogni caso il conferimento dell’incarico al responsabile dei lavori non esonera il committente dalle responsabilità connesse alla verifica degli adempimenti degli obblighi di cui agli articoli 90, 92, comma 1, lettera e), e 99.
2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione, non esonera il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c) e d).
Nel caso in cui l’appalto sia pubblico l’individuazione del RDL appare, invece, più immediata e si configura come il responsabile unico del procedimento,ma a questo punto le cose si complicano ulteriormente perché l’art. 10 del “Codice degli appalti” demanda ad un regolamento l’individuazione degli eventuali altri compiti del responsabile del procedimento, coordinando con essi i compiti del direttore dell’esecuzione del contratto e del direttore dei lavori, nonché dei coordinatori in materia di salute e di sicurezza durante la progettazione e durante l’esecuzione. Fino a qui l’indicazione del Legislatore risulta coerente. Ecco allora che l’art. 8, secondo comma, del DPR 554/1999, determinando un contrasto con la fonte sovraordinata (il Dlgs 494/96, prima, il TU, adesso) sottopone la designazione del RUP quale RDL alla rinuncia del soggetto che, nella struttura organizzativa della amministrazione aggiudicatrice, sarebbe deputato a rappresentare il committente nell’adempimento di obblighi che il DPR individua come propri del committente.
Per altro verso, è sempre l’ art. 8, terzo comma, del DPR 554/1999, a stabilire che salvo diversa indicazione, il responsabile del procedimento nello svolgimento dell’incarico di responsabile dei lavori si fa carico di quelli che sono gli obblighi del committente. In questo modo subordinando l’esclusione di responsabilità del RDL come conseguente, e non antecedente, ad un eventuale affidamento d’incarico.
Quindi si evince che se il RUP è il RDL per quanto concerne l’appalto pubblico, mentre in una situazione di lavoro privato, il progettista e direttore lavori, se presenti nelle diverse fasi produttive, sono il RDL. Vi è dunque automatismo nello svolgimento del ruolo, e quindi nell’assunzione di responsabilità, da parte dei soggetti poc’anzi citati.
Non ha senso quindi parlare di non obbligatorietà di nomina del RDL da parte del committente, suffragando tale affermazione con il richiamo all’inesistenza di una norma contravvenzione in tal senso orientata. Proprio tale assenza conforta l’impostazione che vede il RDL nominato in virtù di norme e consuetudini estranee al Dlgs 81/08.
In definitiva, ed indipendentemente dalle considerazioni fin qui svolte, il ragionamento potrebbe esaurirsi con un richiamo al buon senso e perciò l’ipotesi di ricondurre alla figura del progettista la capacità di gestire l’intera attività progettuale, nelle sue diverse sfaccettature, e quindi anche gli aspetti legati alla sicurezza e alla salute sul lavoro.
Richiamando la Direttiva cantieri, nelle considerazioni preliminari, poneva (i) insoddisfacenti opzioni architettoniche, (ii) organizzative, (iii) carenze nella pianificazione dei lavori durante la fase progettuale, come causa determinante della metà degli infortuni nei cantieri dell’Unione Europea.
Lo stesso concetto è ripreso dal Titolo IV del TU ed, in modo ancora più chiaro dal suo Allegato XV dove, al punto 1.1.1.a), trattando delle scelte progettuali ed organizzative coinvolge in modo diretto (e prevalente rispetto al CSE) il progettista.
a) scelte progettuali ed organizzative: insieme di scelte effettuate in fase di progettazione dal progettista dell’opera in collaborazione con il coordinatore per la progettazione, al fine di garantire l’eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi di lavoro. Le scelte progettuali sono effettuate nel campo delle tecniche costruttive, dei materiali da impiegare e delle tecnologie da adottare; le scelte organizzative sono effettuate nel campo della pianificazione temporale e spaziale dei lavori;
Considerata la necessità di migliorare il coordinamento tra le varie parti interessate alla fase di predisposizione del progetto, il coinvolgimento del direttore dei lavori chiude il quadro per la fase dell’esecuzione, ancora una volta in competa sintonia con le premesse dalla Direttiva cantieri.
Si specifica inoltre che il R.U.P., il progettista ed il direttore dei lavori non corrispondono automaticamente ai responsabili dei lavori ex art. 89 del testo unico, ma devono essere destinatari di incarichi specifici e forniti di delega.
Richiamando una sentenza della Sez. IV penale della Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del P. M. che ha annullato la sentenza di primo grado sostenendo che “La sentenza impugnata, nell’escludere che il committente possa essere chiamato a rispondere per le violazioni poste in essere dall’appaltatore nell’ambito della propria organizzazione dei lavori e delle persone che lo affiancano nella gestione e organizzazione delle misure di sicurezza, è incorso in una erronea interpretazione dell’impianto normativo di cui al Decreto Legislativo n. 494 del 1996 (così come modificato dal Decreto Legislativo n. 528 del 1999)”. La suprema Corte ha avuto modo, altresì, di ribadire che il committente costituisce “il perno” intorno al quale ruota la sicurezza nei cantieri (Cass. Sez. 3, 07.07.2003, n. 28774, Szulin) e che è consolidato il principio secondo il quale “il committente rimane il soggetto obbligato, in via originaria e principale, alla osservanza degli obblighi imposti in materia di sicurezza sul lavoro” (Cass. Sez. 3, 25.01.2007, n. 7209, rv. 235882, Bellini; conf. Sez. 4, 06.12.2007, n. 7714, rv. 238565, Mandatati)”.
La Sez. IV si è quindi soffermata sulle responsabilità del committente e del responsabile dei lavori precisando che “L’esenzione del datore di lavoro (leggi del committente) dalle responsabilità che la legge gli impone si verifica solo a seguito della nomina del responsabile dei lavori e nei limiti dell’incarico conferito a quest’ultimo” e richiamando il contenuto dell’articolo 6 comma 1 del D. Lgs. n. 494/1996 ha ribadito che “Dalla formulazione della suddetta norma, dunque, emerge chiaramente che il legislatore, nel prevedere l’esonero del committente dalle responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro nel cantiere, lo ha subordinato alla nomina di un responsabile dei lavori, nell’ambito però della delega ad esso conferita. Alla nomina del responsabile dei lavori si deve imprescindibilmente accompagnare un atto di delega, con il quale si attribuiscano al predetto responsabile dei lavori poteri decisionali, cui sono connessi evidenti oneri di spesa o, più in generale, la determinazione della sfera di competenza attribuitagli”.
“Il legislatore, in sostanza” – prosegue la Corte – “non ha predeterminato gli effetti della nomina del responsabile dei lavori, avendo stabilito espressamente che l’area di esonero della responsabilità del committente dipende dal contenuto e dall’estensione dell’incarico conferitogli (Cass. Sez. 3, n. 7209/2007 cit.)”.
Le condizioni – precisa la Sez. IV – perché vi sia un esonero da responsabilità del committente sono quindi la nomina di un responsabile dei lavori, la tempestività di detta nomina in relazione agli adempimenti da osservarsi in materia di sicurezza del lavoro e l’estensione della delega conferita al responsabile dei lavori ai predetti adempimenti, condizioni che nel caso in esame non sono state rispettate non contenendo la nomina del direttore dei lavori alcuna delega ed essendo stato formalizzato l’incarico professionale relativo ai coordinatore per la progettazione e l’esecuzione ed inoltrata all’Ispettorato del Lavoro la notifica preliminare riguardante i lavori in questione solo dopo l’inizio dei lavori stessi e successivamente all’infortunio sul lavoro.
La definizione di cui all’articolo 89 del d.lgs. n. 81/2008 di responsabile dei lavori è nel solco di questa concezione, laddove ribadisce che il responsabile dei lavori non è un soggetto predeterminato ex lege, ma “incaricato”.
CORTE DI CASSAZIONE – Sezione IV Penale Sentenza n. 23090 del 10 giugno 2008 – Pres. Novarese – Est. Koverech – P. M. Galasso – Ric. P. M. e S. G. – Il r.u.p., il progettista ed il direttore dei lavori non corrispondono automaticamente ai responsabili dei lavori ex art. 89 del testo unico, ma devono essere destinatari di incarichi specifici e forniti di delega.
_______________________________________________________________________________________________________
Il Piano di Sicurezza e Coordinamento è il documento in cui, a seguito della descrizione delle lavorazioni di cantiere e del loro inquadramento spaziale e temporale, viene effettuata l’individuazione e la valutazione dei rischi, e sono conseguentemente identificati gli apprestamenti e i dispositivi di protezione individuale e collettiva necessari.
[2] Il fascicolo e’ una sorta di manuale d’ uso e di manutenzione in cui sono contenute informazioni utili ai fini della sicurezza dei lavoratori impiegati nei successivi lavori di manutenzione.