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Responsabilità del committente

 - nessun commento - 31/01/2011

L’inosservanza di rischi o potenziali scelte conseguite con superficialità o per semplici ragioni economiche sostanziano la responsabilità del soggetto, che per la realizzazione di un’opera, sceglie un’impresa considerandone i requisiti tecnico – professionali e un progettista col quale concordare le migliori soluzioni tecnico – operative.

E’ palese che il soggetto in questione non è altro che il committente dei lavori al quale si attribuiscono precise responsabilità di carattere penale e amministrativo.

A tal proposito la ns legislazione ha ampliamento argomentato e di recente ribadito che il committente è il soggetto obbligato all’osservanza degli obblighi imposti in materia di sicurezza (Cassazione sez. III n. 7209 del 25/01/2007) e ancor prima che lo stesso costituirebbe il “perno” attorno al quale ruota la sicurezza nei cantieri(Cass. Sez. III n. 28774 del 07/07/2003). Leggi tutto

Sicurezza sul luogo di lavoro, datore, responsabilità, assoluzione penale, irrilevanza

 - nessun commento - 24/09/2010

Cassazione penale, sez. IV, sentenza 25.06.2009 n. 26391. Anche se il datore di lavoro viene assolto in materia penale, con riguardo a reati inerenti la sicurezza sul luogo di lavoro, ciononostante può essere condannato sul piano civile.

In tema di delitti contro la persona e con particolare in riferimento all’ipotesi di morte conseguente ad infortuni sul lavoro si è pronunciata IV, 26391.09, secondo cui, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tanto la tutela, quanto la previsione dei pericoli, contemplate dall’art. 16 del D.P.R. 1956 n.164 non hanno carattere tassativo ma enunciativo, ne consegue che la relativa interpretazione non può essere letterale ma esclusivamente logica, nel senso che i mezzi di tutela ben possono essere diversi da quelli elencati, purché sicuramente idonei a preservare l’integrità fisica del lavoratore. Leggi tutto

Infortuni sul lavoro, concorso di colpa tra lavoratore e datore, esclusione

 - nessun commento - 24/09/2010

Cassazione penale, sez. IV, sentenza 24.09.2009 n. 37467. Con riferimento agli infortuni sul lavoro, deve escludersi il concorso di colpa tra il lavoratore imprudente ed il datore di lavoro, in quanto quest’ultimo, tra l’altro, deve vigilare sul comportamento del dipendente, garantendone la correttezza. Tale principio trova la sua eccezione nei comportamenti del dipendenti che siano abnormi o stravaganti.

A seguito di un infortunio accorso ad un muratore, il Presidente del c.d.a. della società viene ritenuto responsabile per lesioni colpose aggravate dalla violazione della normativa antinfortunistica a titolo di colpa specifica per non aver imposto ai lavoratori di osservare le norme di sicurezza prescritte, di indossare le protezioni adeguate al caso e per non aver predisposto adeguate precauzioni nel vano dell’ascensore, da cui il dipendente era precipitato. La tesi difensiva fa ricorso al concetto di “rischio elettivo” dello stesso lavoratore, poiché costui aveva scelto spontaneamente di abbassare le barre di protezione al pozzo dell’ascensore rischiando così di cadere, come poi è avvenuto. Leggi tutto