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Il ddl di conversione del DL 40/2010
- nessun commento - 20/06/2010Come era facile prevedere, torniamo a parlare del Decreto Legge 25 marzo 2010, n. 40 o meglio della conversione del ddl che il 6 maggio ‘10 che è stato approvato in via definitiva dalla Camera. Ricordo che nella prima versione del DL 40/2010 all’articolo 5 (in vigore per 60 giorni, dal 26 marzo al 25 maggio 2010), modificando l’articolo 6 del Testo Unico dell’Edilizia (Dpr 380/2001), ha sottratto le manutenzioni straordinarie all’obbligo di presentare la Denuncia Inizio Attività (vedasi ns. articolo “Idee confuse”).
Nel ddl, sono state riformulate le procedure per effettuare gli interventi di manutenzione straordinaria, pertanto se ora il testo licenziato dalla Camera verrà condiviso dal Senato, sarà nuovamente necessario ricorrere ad un progettista abilitato per poter effettuare lavori di manutenzione straordinaria. Dopo l’entrata in vigore della legge di conversione, che dovrà avvenire entro il 25 maggio 2010, data di scadenza del decreto-legge 40/2010, ci sarà un ridimensionamento della liberalizzazione: la “famosa comunicazione” dovrà essere corredata da una relazione tecnica e da un progetto a firma di un professionista abilitato. Leggi tutto
Idee confuse
- 1 commento - 15/04/2010Il giorno venerdì 26 marzo 2010 è stato inserito a sorpresa nel Decreto Legge 25 marzo 2010, n. 40 a firma del premier Berlusconi con i ministri Tremonti, Scajola e Calderoli un emendamento sull’”attività edilizia libera“, venduto sotto lo slogan della “semplificazione”, entrato in vigore il giorno stesso della pubblicazione. Questo emendamento, sostanzialmente, consente di eseguire manutenzioni sugli immobili, senza alcuna verifica preventiva da parte della pubblica amministrazione, ne tantomeno di un tecnico abilitato a farlo.
La semplificazione, così tanto auspicata, di fatto è avvenuta, infatti d’ora in poi per gli interventi di manutenzione “straordinaria “, basterà mandare una comunicazione al Comune, anche per e-mail, limitandosi a indicare l’Impresa che s’intende utilizzare. Invece per le opere di manutenzione ordinaria non serve neanche quello, si chiama l’impresa e si è in completa autonomia di gestirsi il proprio cantiere. Da qui ho tratto il titolo del mio pezzo “idee confuse”, perché di fatto non capisco più niente di cosa stia succedendo, vorrei dire tutto e il contrario di tutto. Leggi tutto