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La Scia si applica agli interventi di manutenzione straordinaria e ristrutturazione
- nessun commento - 28/09/2010Sulla manovra estiva riguardante l’introduzione della SCIA (segnalazione di certificata di inizio attività) arrivano i chiarimenti su alcuni quesiti posti dalla Regione Lombardia posti all’Ufficio Legislativo del Ministero della Semplificazione Giuseppe Chinè. Si chiedeva l’applicabilità della norma sull’edilizia e il coordinamento con il T.U. dell’Edilizia.
Il Ministero chiarisce che la SCIA è assolutamente applicabile alla materia edilizia e precisa che il campo applicativo è lo stesso previsto per la DIA, quindi manutenzione straordinaria su parti strutturali, restauro, risanamento e ristrutturazione edilizia “leggera”. Restano esclusi gli interventi più rilevanti, i quali sono soggetti a permesso di costruire.
La SCIA sostituisce la DIA
- 1 commento - 28/09/2010Il legislatore ha inteso rispondere all’esigenza di liberalizzazione dell’attività d’impresa, istituendo una «Segnalazione certificata di inizio attività» che sostituisce «ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale». L’art. 49, comma 4-bis, della Legge 122/2010 riformula interamente l’art. 19 della Legge 241/1990 sostituendo la Dichiarazione di inizio attività (DIA), con la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
L’art. 19 della L. 241/1990, infatti, aveva previsto il meccanismo della Dichiarazione di inizio attività con la quale, in luogo dell’autorizzazione, l’interessato poteva produrre un’autodenuncia di inizio attività, rispetto alla quale l’amministrazione doveva effettuare i suoi controlli autoritativi entro un termine certo. L’attività oggetto della dichiarazione poteva essere iniziata decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della stessa all’amministrazione competente. Leggi tutto
Il ddl di conversione del DL 40/2010
- nessun commento - 20/06/2010Come era facile prevedere, torniamo a parlare del Decreto Legge 25 marzo 2010, n. 40 o meglio della conversione del ddl che il 6 maggio ‘10 che è stato approvato in via definitiva dalla Camera. Ricordo che nella prima versione del DL 40/2010 all’articolo 5 (in vigore per 60 giorni, dal 26 marzo al 25 maggio 2010), modificando l’articolo 6 del Testo Unico dell’Edilizia (Dpr 380/2001), ha sottratto le manutenzioni straordinarie all’obbligo di presentare la Denuncia Inizio Attività (vedasi ns. articolo “Idee confuse”).
Nel ddl, sono state riformulate le procedure per effettuare gli interventi di manutenzione straordinaria, pertanto se ora il testo licenziato dalla Camera verrà condiviso dal Senato, sarà nuovamente necessario ricorrere ad un progettista abilitato per poter effettuare lavori di manutenzione straordinaria. Dopo l’entrata in vigore della legge di conversione, che dovrà avvenire entro il 25 maggio 2010, data di scadenza del decreto-legge 40/2010, ci sarà un ridimensionamento della liberalizzazione: la “famosa comunicazione” dovrà essere corredata da una relazione tecnica e da un progetto a firma di un professionista abilitato. Leggi tutto